Alle porte di MiFID II

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Walid Mahfoudh, Flickr, Creative Commons

Sono molteplici i fattori che hanno inciso profondamente sull’evoluzione del mercato finanziario e sulle conseguenti scelte legislative di modifica del sistema normativo europeo. Per citarne alcuni: la globalizzazione dei mercati, la cosiddetta ingegneria finanziaria, l’informatizzazione dei rapporti negoziali, il notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle negoziazioni. 

In tale contesto, la Direttiva 2004/39/CE, a cui ci si riferisce comunemente con l’acronimo MiFID (Market in Financial Instruments Directive), in materia di mercati degli strumenti finanziari, è stata in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFIR) .A seguito del recepimento della MiFID II in Italia mediante il Decreto legislativo 3 agosto n. 129 del 2017, numerose ed incisive modifiche sono state apportate al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il ‘TUF’) . 

Punti essenziali 

Più specificatamente, sulle aree in cui sono stati apportati i cambiamenti più significativi, si può brevemente osservare che la MiFID II: 

i) con riferimento all'informativa alla clientela, prevede che  siano fornite tempestivamente, sia ai clienti al dettaglio che ai clienti professionali, informazioni appropriate sull’intermediario finanziario e sui servizi da esso offerti, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione di cui si avvale e tutti i costi ed oneri relativi; 

ii) sulla product governance, prevede che le imprese di investimento, i manufacturers, realizzino prodotti concepiti per rispondere alle esigenze di un target ben definito di clientela e adottino una strategia distributiva compatibile con il target di clientela identificato, nonché misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito al target identificato; 

iii) quanto al servizio di consulenza in materia di investimenti, prevede che lo stesso sia ripartito in consulenza indipendente e consulenza non indipendente; 

iv) con riguardo alla valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza, prevede che l’intermediario finanziario che svolge tali servizi debba ricevere informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale tale in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio; 

v) in materia di conflitti di interesse, dispone che gli intermediari finanziari adottino ogni idonea misura diretta a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l’intermediario finanziario, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse, e i loro clienti; 

vi) riguardo ai sistemi di remunerazione e incentivazione, prevede che gli intermediari finanziari adottino regole di trasparenza e principi per la corretta definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione per il personale; 

vii) in materia di market transparency, estende il principio di trasparenza per i prodotti non equity e il rafforzamento dei poteri di vigilanza ed un’armonizzazione anche per i derivati su merce, introducendo anche una nuova piattaforma di negoziazione (l’Organised Trading Facility – OTF) e specifici obblighi per i fornitori di un sistema consolidato di informazioni relativo ai prezzi delle sedi in cui sono effettuate le negoziazioni; 

viii) in merito alla best execution, prevede che l’intermediario finanziario adotti misure sufficienti per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i suoi clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione; 

xi) con riferimento al keep recording, conferma  gli obblighi per gli intermediari finanziari in tema di registrazione e conservazione degli ordini,  introducendo regole più stringenti per le conversazioni telefoniche e gli incontri effettuati personalmente con la clientela per la raccolta degli ordini.

In conclusione, si evidenzia come la MiFID II abbia reso gli obblighi di comportamento dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento assai più raffinati ed efficaci rispetto al passato proprio al fine di contrastare quello squilibrio contrattuale che può potenzialmente pregiudicare, oltre al contraente debole, l’intera stabilità del mercato.