Consob richiama l'attenzione sui costi

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Consob richiama l’attenzione degli intermediari sul rispetto della nuova disciplina MiFID II sulla trasparenza dei costi. Dopo le ultime discussioni in merito al primo invio della rendicontazione sui prodotti ai clienti, Consob rende pubblica la sua posizione in merito. "Le disposizioni in materia si applicano in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, sin dall’entrata in vigore della MiFID II", si legge nella nota firmata dal presidente vicario Anna Genovese. Secondo l'autorithy che vigilia sulla corretta applicazione della disciplina, gli intermediari, nell’ambito delle comunicazioni periodiche, devono informare la Consob sulle modalità adottate per conformarsi alla normativa e sugli esiti dei controlli svolti dalla funzione di compliance. "I presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari dovranno essere compiutamente illustrati nella prossima “Relazione sui servizi” da trasmettere alla Consob entro il 31 marzo", scrive ancora Consob.

"Ai sensi delle citate disposizioni, le informazioni devono essere corrette, chiare e non fuorvianti e vanno rese in una forma comprensibile. Al fine di potere ottemperare a tali obblighi, come chiarito nelle Q&A dell’ESMA, qualora le informazioni sugli strumenti finanziari non siano pubblicamente disponibili, gli intermediari distributori dovrebbero mettersi nelle condizioni di ottenere i dati necessari dai produttori, laddove non siano essi stessi i manufacturer dello strumento. Quando l’intermediario non riesca ad ottenere i dati dal produttore in tempo utile dovrebbe prima di tutto valutare se può fornire informazioni adeguate al cliente sui costi e gli oneri dello strumento finanziario. Se l’intermediario distributore ritiene di non essere in grado di ottenere informazioni sufficienti sui prodotti offerti per adempiere ai propri obblighi nel quadro della MiFID II, dovrebbe, nell’ambito delle proprie scelte di product governance, evitare di inserirli nella propria gamma prodotti", scrive ancora Consob.

"Le informazioni ex ante sui costi e gli oneri vanno rese in tempo utile prima della prestazione del servizio. È quindi necessario che l’intermediario, prima di commercializzare uno strumento finanziario, si assicuri di poter effettuare, in assenza di costi puntualmente determinabili, almeno stime ragionevoli e sufficientemente accurate da rappresentare ex ante al cliente nei termini richiesti dalla normativa. Le informazioni sui costi e gli oneri vanno altresì rendicontate ex post su base periodica almeno annuale. Nell’invio dei rendiconti periodici, gli intermediari si attengono alle previsioni che abbiano a tale scopo introdotto nella contrattualistica con la clientela e, in ogni caso, li trasmettono prima possibile a decorrere dalla maturazione del periodo di riferimento, come specificato anche dall’ESMA nelle proprie Q&A".