Conto alla rovescia per l’applicazione della MiFID II

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bitslammer, Flickr, Creative Commons

In seguito all’approvazione dello scorso 28 aprile, in esame preliminare, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR), da parte del Consiglio dei ministri, gli Stati membri, sono chiamati ad adottare le misure di recepimento della MiFID II entro il 3 luglio 2017, che entreranno in vigore il 3 gennaio 2018 (salve alcune marginali eccezioni). Il Regolamento MiFIR invece, non richiede misure di recepimento e anch’esso (salve alcune marginali eccezioni) entrerà in vigore il 3 gennaio 2018.

Sono queste le date ultime di applicazione e implementazione della direttiva, che modificheranno la precedente disciplina; direttiva, che dovrà iniziare un iter in Parlamento, per essere approvato in via definitiva entro il 3 luglio, seguito da diversi decreti attuativi entro fine anno. Sia la direttiva che il regolamento dovevano infatti diventare applicabili 30 mesi dopo la loro entrata in vigore, ossia a partire dal 3 gennaio 2017, e, inizialmente, gli Stati membri dovevano recepire la nuova direttiva entro il 3 luglio 2016. Tuttavia, a causa di difficoltà tecniche incontrate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dalle autorità nazionali competenti, non è stato possibile realizzare le necessarie infrastrutture per la raccolta dei dati entro il 3 gennaio 2017.

La direttiva in breve

La direttiva 65/2014, la cosiddetta MIFID 2, non porta al superamento della precedente MIFID del 2004, ma ne estende il perimetro di operatività. Cosa cambia?

1) I risparmiatori vedranno estesa la propria possibilità di effettuare delle operazioni transfrontaliere, grazie al passport europeo, che consentirà di operare sui diversi mercati europei senza alcuna differenza.

2) La direttiva modifica la regolamentazione dei mercati e in particolare accentua la differenza che ci dovrà essere tra il mercato della realizzazione dei prodotti, quindi tra le società di gestione e il mercato della distribuzione, quindi le reti distributive dei prodotti finanziari. Questo porterà ad avere una sempre maggiore separazione tra le due entità: da un lato la distribuzione e dall’altro la creazione dei prodotti.

3) La normativa interviene sul ruolo del consulente, che ora potrà essere consulente dipendente o indipendente, che nel proprio approccio dovrà utilizzare il monitoraggio ongoing: quindi andrà a misurare le performance del portafoglio e soprattutto il profilo di rischio del portafoglio nel tempo, facendo in modo che questo sia adeguato, nel tempo, al profilo di rischio del cliente.  

4) Viene introdotta la disciplina dell’iducement: il cliente avrà massima trasparenza dei costi che gli verranno applicati, cosicché a fine anno potrà sapere quale quota delle commissioni pagate va alla rete di distribuzione e quale quota invece va alle società di gestione.