DL Rilancio, investire in fondi ora è più semplice

occhiali
Mari Helin, Unsplash

Con l’approvazione del DL Rilancio, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, arrivano anche le semplificazioni in tema di sottoscrizione dei contratti aventi a oggetto la prestazione dei servizi di investimento e accessori e l’adesione all’offerta di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), misure chieste da Assogestioni e Assoreti in una lettera a MEF e Consob.

Le disposizioni, introdotte all’articolo 36, tengono conto delle difficoltà operative che derivano dalle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all’epidemia e mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso.

Nella lettera inviata al MEF e alla Consob lo scorso aprile, Assogestioni e Assoreti chiedevano “di prevedere immediatamente per i contratti d’investimento e per l’adesione all’offerta di OICR una norma analoga a quella già introdotta per i contratti bancari e creditizi dall’articolo 4 del DL 8 aprile 2020 n. 23, integrata prevedendo che non soltanto l’esemplare del contratto ma anche la documentazione informativa obbligatoria possa essere messa a disposizione del cliente su un supporto durevole” sottolinea Roberta D’Apice, direttore del settore legale di Assogestioni.

Misure che sono state recepite dall’articolo 36 del decreto legge approvato dal governo nella serata di mercoledì 13 maggio norma che ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore dello stato di emergenza (deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020) e la sua cessazione.

Flessibilità, ma senza rinunciare alle tutele

Le nuove misure, pur applicabili ai contratti sottoscritti da tutte le categorie di clienti, operano, come si legge nella relazione illustrativa all’articolo 36, “principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti”.

In tal modo, precisa la relazione, “si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità e assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria”.

Consenso del cliente mediante posta elettronica

La norma prevede che il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal TUF e abbia l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2702 del codice civile, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Supporto durevole

Un regime speciale è previsto inoltre per la consegna da parte dell’intermediario della documentazione contrattuale rilevante. L’articolo 36 del DL Rilancio precisa che il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole, espressione che indica ogni strumento, sia materiale sia elettronico, che permette al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro, e che permette la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

L’intermediario è comunque tenuto a consegnare al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria “alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza”, precisa l’articolo 36 del DL Rilancio. Fatto salvo anche il diritto di recesso, con la previsione di un regime speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente il quale – fino al termine dello stato di emergenza – potrà usare il medesimo supporto impiegato per esprimere il consenso al momento della sottoscrizione del contratto.