ESMA risponde a nuove domande sulla AIFMD

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foto: autor Niccoló Caranti, creative commons

La Direttiva europea per i gestori di fondi alternativi (AIFMD per il suo acronimo in inglese)  mette in atto un quadro globale per la regolamentazione e i requisiti da soddisfare per poter gestire e vendere su base tranfrontaliere gli AIF. Lo scorso 11 novembre ESMA, l'autorità europea per la sicurezza dei mercati ha pubblicato un ulteriore aggiornamento delle Q&A per la corretta applicazione dell'AIFMD. In particolare, l'organismo ha risposto a cinque nuove domande, delle quali tre riguardanti il reporting alle autorità nazionali competenti e due circa il calcolo del valore totale delle masse gestite.

Secondo ESMA, gli AIFMs dovranno riferire il valore del collaterale e delle altre forme di sostegno creditizio inviate a tutte le controparti (domande 157-159 del consolidate reporting template) e devono inoltre includere anche le garanzie passate ad un clearing member per la trasmissione di una CCP. 

Una delle nuove risposte riguarda se le posizioni corte in derivati dovrebbero essere incluse nel calcolo del valore totale dell'AUM. A questo domanda ESMA risponde che ai sensi dell'articolo 2 (3) del regolamento di applicazione, i gestori di AIF dovrebbero convertire le posizioni in strumenti derivati (sia lunghe che corte) in una posizione equivalente nelle attività sottostanti. Il valore assoluto di tale posizione equivalente dovrebbe quindi essere utilizzato per il calcolo del valore totale del patrimonio gestito. Inoltre, secondo ESMa, anche le posizioni corte non derivate devono essere incluse nel calcolo del valore totale delle masse gestite. Infatti secondo l'articolo 2 (1)(b) del regolamento di attuazione,  gli AIFMs devono tenere in conto anche gli asset acquistati tramite leva finanziaria.