Il Parlamento europeo ha dato il via libera agli Eltif

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foto: autor loungerie, Flickr, creative commons

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Ue hanno approvato in prima lettura lo scorso 10 marzo il testo del Regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, cosiddetti ELTIFs o European Long-Term Investment Funds, su proposta della Commissione. Obiettivo del regolamento è stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. Anche gli investimenti a lungo termine in progetti, imprese e infrastrutture di paesi terzi possono apportare capitale agli ELTIF e tornare quindi a vantaggio dell'economia europea. Tali investimenti non dovrebbero pertanto essere vietati, si legge nel testo.

Le autorità Ue hanno ritenuto necessario istituire gli ELTIF, la cui raccolta sarà aperta sia agli investitori istituzionali sia ai privati, per la ragione descritta chiaramente nel terzo paragrafo del testo: “È possibile che per progetti quali infrastrutture di trasporto, produzione sostenibile o distribuzione di energia, infrastrutture sociali (alloggi o ospedali) oppure lancio di tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre l’impiego di risorse e di energia, o ancora per progetti volti a un’ulteriore crescita delle PMI, i fondi scarseggino. Come è emerso dalla crisi finanziaria, alla soluzione del problema della penuria di finanziamenti potrebbe contribuire l’integrazione della fonte bancaria con una gamma più ampia di fonti di finanziamento che sia in grado di assicurare una mobilitazione migliore dei mercati dei capitali. Gli ELTIF possono svolgere un ruolo determinante in questo senso e possono altresì mobilitare capitale attirando investitori di paesi terzi”.

In particolare, prosegue il testo,  ”dovrebbero rientrare nelle attività d’investimento ammissibili le partecipazioni, quali strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity, strumenti di debito in imprese di portafoglio ammissibili e prestiti loro erogati, nonché le partecipazioni in altri fondi che si concentrano su attività, quali investimenti in imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Dovrebbero costituire una categoria di attività ammissibili anche le partecipazioni dirette in attività reali, a meno che non siano cartolarizzate, a condizione che generino flussi di cassa prevedibili, regolari o irregolari, nel senso che possono essere modellati e valutati sulla base di un metodo di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Fra tali attività potrebbero rientrare, a titolo indicativo, le infrastrutture sociali che generano rendimenti prevedibili, come le infrastrutture energetiche, di trasporto e di comunicazione, nonché le strutture nel settore dell’istruzione, sanitarie e di previdenza sociale o gli impianti industriali. Al contrario, attività come opere d’arte, manoscritti, stock di vini o gioielli non dovrebbero essere ammissibili, in quanto di norma non generano flussi di cassa prevedibili”.

E ancora a proposito di supporto alle PMI, si legge che: “ In ragione delle loro caratteristiche di portafoglio e della loro focalizzazione su categorie di attività a lungo termine, gli ELTIF sono progettati per convogliare il risparmio privato verso l’economia europea. Gli ELTIF sono altresì concepiti come veicolo d’investimento mediante il quale la Banca europea per gli investimenti (Bei) può convogliare i suoi finanziamenti a favore delle infrastrutture o delle pmi europee. In virtù del presente regolamento, gli ELTIF sono strutturati come un veicolo comune d’investimento rispondente all’obiettivo centrale del gruppo BEI di contribuire a uno sviluppo equilibrato e costante di un mercato interno degli investimenti a lungo termine nell’interesse dell’Unione. Essendo focalizzati su categorie di attività a lungo termine, gli ELTIF possono assolvere alla funzione loro attribuita quale strumento prioritario per l’attuazione del piano europeo per gli investimenti di cui alla comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014“.

A questi fini, prosegue il testo approvato dal Parlamento, “È necessario prevedere norme uniformi affinché gli ELTIF presentino un profilo di prodotto coerente e stabile in tutta l’Unione. Più specificamente, ai fini del buon funzionamento del mercato interno e di un livello elevato di tutela degli investitori, è necessario stabilire norme uniformi sul funzionamento degli ELTIF, in particolare per quanto riguarda la composizione del loro portafoglio e gli strumenti d’investimento che sono autorizzati a impiegare per esporsi verso attività a lungo termine, come strumenti di equity o di debito emessi da pmi quotate e da imprese non quotate nonché attività reali. Occorre inoltre adottare norme uniformi in materia di portafoglio di un ELTIF affinché gli ELTIF volti a generare proventi periodici mantengano un portafoglio diversificato di attività di investimento, atto a preservare la regolarità dei flussi di cassa.

Gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell’economia europea. Il corretto funzionamento del mercato interno degli investimenti a lungo termine presuppone che la Commissione prosegua la sua opera di valutazione dei potenziali ostacoli che potrebbero frapporsi alla raccolta su base transfrontaliera di capitali a lungo termine, inclusi gli ostacoli derivanti dal trattamento fiscale di tali investimenti”. È opportuno che l'ESMA svolga un ruolo centrale nell'applicazione delle norme relative agli ELTIF assicurando l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti

Il Parlamento sottolinea anche che, “le nuove norme sugli ELTIF sono strettamente connesse alla direttiva 2011/61/Ue (l’AIFMD sui gestori alternativi) del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto essa costituisce il quadro giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell’Unione. Gli ELTIF sono, per definizione, fondi di investimento alternativi dell’UE (FIA UE) gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/Ue”.