Intermediari, ecco i 10 punti chiave per conformarsi a MiFID II

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Product governance in primis ma anche consulenza e costi. Sono 10 in totale i punti chiave che gli intermediari interessati dalla MiFID II devono specificare in occasione dell'invio della 'Relazione sui servizi' da effettuarsi nel 2018 in cui vengono illustrate le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa europea. Si tratta di un vero e proprio richiamo di attenzione da parte di Consob che in una nota ricorda che "gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione (variamente denominata a seconda della natura dell'intermediario medesimo), contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche (di seguito unitariamente denominata 'Relazione sui servizi')". 

Si richiama dunque l'attenzione degli intermediari sulla necessità che, in occasione dell'invio della 'Relazione sui servizi' da effettuarsi nel 2018, illustrino, nelle pertinenti sezioni del relativo schema, le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa di matrice MiFID II, con specifico riferimento ai seguenti profili:

1) processo di product governance;

2) consulenza in materia di investimenti;

3) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza;

4) prodotti complessi ed execution only;

5) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri;

6) pratiche di vendita abbinata;

7) best execution;

8) conflitti di interesse;

9) incentivi;

10) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

Si rappresenta al riguardo che, per l'anno corrente, il termine di invio della 'Relazione sui servizi' è prorogato al 30 aprile 2018, affinché gli intermediari possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi.

Soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio
Le medesime esigenze sopra rappresentate sussistono, altresì, con riferimento ai soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio. In considerazione del fatto che tali gestori possono sia svolgere servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzare OICR propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II, applicabili anche ai medesimi, richiedono la predisposizione di interventi sulle proprie politiche e procedure, al fine di adeguarsi ai mutamenti stessi. Analogamente a quanto sopra previsto per gli intermediari diversi dai gestori, il termine di invio della "Relazione sulla struttura organizzativa" è prorogato, per l'anno corrente, al 30 aprile 2018.