La Commissione Europea lancia la revisione della direttiva sui gestori di fondi alternativi

Ken Teegardin, Flickr, Creative Commons
Ken Teegardin, Flickr, Creative Commons

La relazione della Commissione Europea con la valutazione e gli effetti della Direttiva 2011/61/UE sulle case di gestione di fondi di investimento alternativi ha avviato il processo di revisione di questa direttiva, che continuerà con una consultazione pubblica. Come spiega finReg360 in una nota, il rapporto include gli effetti sui fondi alternativi, sugli investitori, sul rischio sistemico, sulle aziende private e sui Paesi in via di sviluppo. La presente relazione, integrata dal documento di lavoro, è il primo passo della revisione della direttiva e consiste nel fatto che la Commissione fornisca al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione del funzionamento di questo regolamento. Il prossimo passo sarà una consultazione pubblica, anch'essa lanciata dalla Commissione, prevista per l'inizio dell'autunno di quest'anno.

L'analisi del rapporto è strutturata sotto quattro voci: impatto sui fondi d'investimento alternativi (FIA) e sui gestori di fondi d'investimento alternativi (GFIA), risultati sugli investitori, influenza sul monitoraggio e sulla valutazione del rischio sistemico e impatto delle regole d'investimento sulle imprese private e sui benefici per i Paesi in via di sviluppo.

Una delle principali conclusioni della relazione riguarda il regime di commercializzazione previsto dalla direttiva. La Commissione ritiene che l'efficacia del passaporto sia compromessa da norme nazionali divergenti che recepiscono la direttiva, da interpretazioni diverse della direttiva e dalla sua portata limitata. Da un lato, i gestori di fondi di investimento alternativi (GFIA) più piccoli devono scegliere di non aderire a questo regime o superare importanti ostacoli per accedere al mercato; dall'altro, il passaporto consente la commercializzazione solo agli investitori professionali e limita le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi, in quanto la commercializzazione agli investitori semi-professionali e al dettaglio può essere affrontata solo in base a norme nazionali diverse e spesso restrittive.

La Commissione ricorda che la distribuzione dei FIA è soggetta alle norme della MiFID II. Pertanto, qualsiasi cambiamento nella definizione dei tipi di investitori della AIFMD dovrebbe tenere conto dell'interazione con la MiFID II.ì

Secondo la Commissione, la portata del riesame dovrebbe riguardare anche i FIA e GFIA stabiliti in paesi al di fuori dell'UE, che attualmente sono accessibili agli investitori dell'UE solo sulla base dei regimi nazionali di collocamento privato. Tuttavia, questi regimi differiscono da uno Stato membro all'altro e applicano solo un numero molto limitato di requisiti della direttiva, con il risultato di creare condizioni di concorrenza non uniformi all'interno dell'UE.

La relazione fa eco alla richiesta di parte del mercato di un maggiore allineamento del regime retributivo della direttiva con altri regimi settoriali, come quello contenuto nella direttiva sui requisiti patrimoniali, nota come CRDIV.2 La Commissione menziona anche la tendenza all'espansione della finanza non bancaria come possibile fonte di problemi di stabilità finanziaria. Ciò ha portato alcuni partecipanti del settore finanziario a richiedere standard comuni per i FIA alternativi impegnati nella fornitura di finanziamenti (loan originating FIA).