Arrivano i PEPP

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È passato quasi un anno dalla pubblicazione, da parte della Commissione europea, della proposta di regolamento 2017/0143 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (noto con l’acronimo di PEPP), e nei prossimi mesi le istituzioni europee (Parlamento e Consiglio) saranno impegnate nella redazione del testo del regolamento. La proposta di regolamento rappresenta un altro passo verso la tanto auspicata Capital Market Union, architrave della libera circolazione del risparmio previdenziale, finalizzata ad agevolare gli operatori interessati a investire in modo sostenibile nell’economia reale.

La Commissione europea ha chiarito che la disciplina europea della previdenza complementare individuale non sostituirà né armonizzerà le normative nazionali in materia, ma si limiterà a regolamentare un ulteriore regime pensionistico individuale al quale gli interessati potranno ricorrere. Inoltre, la Commissione ha accompagnato la proposta di regolamento con una raccomandazione che incoraggia gli Stati membri a riservare ai PEPP lo stesso trattamento fiscale concesso ai prodotti nazionali analoghi (per l’Italia, i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici, ovvero i cosiddetti PIP).

Caratteristiche 

L’intento principale del legislatore comunitario attraverso la proposta di regolamento PEPP è quello di garantire che tali nuovi strumenti abbiano gli stessi elementi essenziali in tutta l’Unione europea. Tuttavia, la proposta non compromette la possibilità per ciascun fornitore di introdurre elementi di personalizzazione, specialmente in tema di rischio/rendimento. La vera novità di questo nuovo strumento pensionistico è la portabilità su tutto il territorio dell’Unione europea, con un massimale per i costi di trasferimento ed una procedura dedicata a tale servizio.

Coerentemente con le regole stabilite dalle normative MiFID II e IDD, la proposta di regolamento prevede obblighi in materia di product oversight governance (POG), vale a dire: (i) l’obbligo di strutturare un processo di approvazione del prodotto, (ii) la definizione di un mercato di riferimento del prodotto (i.e. target market), e (iii) l’obbligo per fornitori e distributori di accordarsi al fine di scambiarsi flussi informativi in merito al PEPP.

Per quanto riguarda la vigilanza, sarà l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) a vigilare sui PEPP distribuiti nel territorio dell’Unione europea e, in sede di adeguamento, il legislatore italiano designerà probabilmente la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) che, a tal proposito, dovrà essere dotata di poteri di vigilanza e di indagine adeguati.

Trasparenza

Particolarmente rilevante è la previsione di un “documento contenente le informazioni chiave sul PEPP”, e le disposizioni della proposta di regolamento, in maniera efficiente, prevedono un rinvio alle tecniche di redazione del KID dei PRIIPs previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014, salvo qualche aggiustamento dovuto alla diversità dei prodotti. Incerta, invece, resta l’autorità competente a vigilare sull’osservanza degli obblighi relativi alla predisposizione di tale documento, che dovrà probabilmente essere designata in sede nazionale.

I PEPP in Italia

L’emanazione della disciplina comunitaria relativa ai PEPP potrebbe produrre effetti positivi per gli operatori italiani, soprattutto in considerazione dell’esistenza di numerose affinità strutturali tra i PEPP, come disciplinati dalla proposta di regolamento, e gli schemi pensionistici individuali attualmente disciplinati dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L’esperienza maturata con l’offerta di questi ultimi potrebbe consentire ai futuri fornitori di PEPP di accedere a nuovi mercati, diversi da quello nazionale, in particolare quelli caratterizzati da una scarsa diffusione dei prodotti pensionistici individuali di capitalizzazione.

Negli ultimi anni, la frammentazione e stratificazione della normativa italiana in materia pensionistica ha sicuramente disincentivato i risparmiatori ad optare per tale tipologia di investimento previdenziale. In tale contesto, la proposta di regolamento PEPP potrebbe dare l’impulso necessario all’emanazione di una normativa consolidata ma soprattutto ad un potenziamento dei poteri di vigilanza e d’intervento dell’autorità competente su tale tipologia di prodotti (COVIP).