Brexit e servizi finanziari: panoramica

Cecilia Gozzoli, Avvocato e Solicitor, Gozzoli Solicitors

Contributo a cura di Cecilia Gozzoli, Avvocato e Solicitor di Gozzoli Solicitors.

Periodo di transizione, “passporting rights” ed equivalenza

Il periodo di transizione, vigente dalla data dell’uscita formale del Regno Unito dall'UE fino alle 23:00 del 31 dicembre 2020, sta per volgere al termine. Durante il periodo di transizione, come noto, il Regno Unito, poteva ancora accedere al mercato unico alle stesse condizioni degli altri Stati membri dell'UE. I “passporting rights”, analogamente, garantivano che le imprese dell'UE che operavano nel Regno Unito potessero intraprendere attività regolamentate, tramite i diritti di passaporto garantiti nei relativi Stati membri dell'UE sulla base dell'autorizzazione dello stato di origine.

Accordi "no deal"

Dopo la fine del periodo di transizione, a meno che il Regno Unito e l'UE non raggiungano un accordo su un accordo di libero scambio sui servizi finanziari, in caso di “no deal” il settore dovrà affrontare le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dal mercato unico. In tale scenario, pertanto le società con sede nello spazio unico europeo (SEE), che attualmente operano nel Regno Unito sulla base dei diritti di passaporto, dovranno considerare le modifiche necessarie in conformità alla legislazione del Regno Unito sui servizi finanziari una volta che il diritto dell'UE abbia cessato di essere applicato direttamente nel Regno Unito.

Quadro di equivalenza del Regno Unito

Alcune normative dell'UE sui servizi finanziari forniscono un meccanismo per le imprese finanziarie con sede al di fuori dello SEE che intendano fornire servizi all'interno dello SEE, a condizione che l'UE abbia ritenuto che i requisiti normativi nella giurisdizione in cui tali imprese finanziarie sono basate siano "equivalenti". Il Regno Unito sta pertanto istituendo un nuovo quadro normativo che si applicherà quando la legislazione dell’UE cesserà di avere efficacia nel Regno Unito, per determinare l'equivalenza dei regimi di regolamentazione o di vigilanza di altri paesi sui servizi finanziari dell'UE, di concerto con la Bank of England, la Prudential Regulation Authority e la Financial Conduct Authority.

Delocalizzazione delle aziende

La perdita dei diritti di passaporto significa anche le imprese del Regno Unito che intrattengono affari con Stati membri dell'UE, in caso di no-deal, dovranno considerare se trasferire alcune o tutte le loro operazioni in un altro Stato membro dell'UE in modo da poter continuare a svolgere servizi finanziari in UE dopo la Brexit, così come le imprese finanziarie dell'UE che svolgevano attività nel Regno Unito facendo affidamento sui diritti di passaporto, dovranno considerare se sia necessaria un'autorizzazione nel Regno Unito per continuare ad operare.

Continuità dei contratti transfrontalieri

L'uscita del Regno Unito dall'UE ha implicazioni anche per i contratti di servizi finanziari transfrontalieri redatti partendo dal presupposto che il Regno Unito fosse un membro dell'UE e che fossero disponibili i diritti di passaporto da e verso il Regno Unito. Dopo la Brexit, potrebbe non essere più possibile avvalersi di tali diritti e, nella misura in cui la questione non sia affrontata da misure adottate dal Regno Unito o dall'UE, le relative imprese di investimento dovranno prendere in considerazione rimedi adeguati, tra cui il trasferimento, la ristrutturazione o la risoluzione di questi contratti. Gli scenari sono quindi molteplici e tutto dipenderà dall’esito delle negoziazioni che verranno concluse a Bruxelles nelle prossime settimane.