Eltif: ancora in attesa di semaforo verde

LUIGI_ROSSI
Luigi A. M. Rossi, avvocato, dottore commercialista.

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica di aver avviato un dialogo informale con i competenti servizi della Commissione europea, al fine di consentire una valutazione preliminare degli aspetti problematici relativi all’applicazione della disciplina fiscale prevista per gli European long term investments funds. È quanto dichiarato dal Sottosegretario Pier Paolo Baretta, in risposta al question time dello scorso 13 febbraio in commissione Finanze alla Camera.

La disciplina prevista dall’art. 36-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019), che ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2020 un regime fiscale privilegiato per gli investimenti in Eltif o fondi di Eltif prevede, per l’appunto, che l’efficacia del regime fiscale sia subordinata, come previsto dal comma 10 del citato art. 36-bis, “all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze”.

È stato spiegato, infatti, come in ragione dei profili di selettività che caratterizzano la misura, “sia a livello degli intermediari, potendo gli investimenti in questione effettuarsi esclusivamente tramite gli stessi Eltif, ovvero tramite OICR il cui patrimonio sia interamente investito in Eltif, sia in riferimento alle imprese target, tra cui si annoverano anche le PMI quotate aventi una capitalizzazione limitata a 500 milioni di euro, è stata prevista al comma 10 dell’art. 36-bis una clausola che condiziona l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione Europea”.

In ragione di tali profili di selettività, quindi, il MEF ha ritenuto opportuno avviare un dialogo informale con i competenti servizi della Commissione, in quanto in sede di notifica formale della misura sarebbero emersi degli aspetti problematici, tali da pregiudicarne i possibili esiti, che necessitano una valutazione preliminare. In occasione di tale confronto, spiega il Sottosegretario, si è osservato che la misura agevolativa in questione non sembra trovare base giuridica nel Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti di Stato esenti da notifica, né negli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04), nonostante l’imminente introduzione della disciplina sugli Eltif era stata annunciata dalla stessa Commissione nei predetti orientamenti.

È stata segnalata, quindi, l’improcrastinabilità di una riflessione sull’utilizzo di tale strumento mediante incentivi, tenendo conto che il tema riguarda profili assai più ampi connessi alla tematica del finanziamento all’economia reale. Su detti aspetti è stata, quindi, avviata una riflessione da parte dei servizi della Commissione e sono in corso, a detta del MEF, interlocuzioni con gli uffici della Commissione UE “focalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della autorizzazione richiesta dalla legge”, per scongiurare, quindi, l’ipotesi che l’agevolazione fiscale introdotta costituisca un aiuto di Stato illegittimo.

Per l’effetto, l’iter di approvazione del decreto del MEF, previsto dal comma 8 dell’art. 36-bis, D.L. n. 34/2019 per l’attuazione della disciplina fiscale di favore, sarà inevitabilmente influenzato sia nei tempi che nelle modalità di predisposizione, dagli esiti dei colloqui (a quanto pare in corso) di sede europea. Ancora in attesa del semaforo verde, quindi, per dare piena efficacia al regime sperimentale che consentirà al risparmiatore di ottenere interessanti (e ben noti) vantaggi fiscali quali l’esclusione dall’imposta personale (IRPEF) dei proventi periodici (redditi di capitale di cui all’art. 44, co. 1, lett. g), Tuir) e delle plusvalenze (redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-ter), Tuir), nonché l’esclusione dall’imposta di successione delle azioni o quote di Eltif, subordinati alla sussistenza dei requisiti che caratterizzano l’investimento (limite di 150.000 euro annui, fino al limite di 1.500.000 complessivi ed holding period quinquennale).

Dal versante imprese, invece, l’intervento, una volta perfezionato (ed augurandoci che ciò accada in tempi ragionevoli) consentirà di migliorare la connessione tra mercato dei capitali ed economia reale, così da rappresentare per le PMI e le startup un canale di finanza alternativo a quello bancario.