Pagamento graduale delle commissioni o sospensione dei rimborsi: le nuove regole sulla gestione collettiva

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Entra in vigore l’aggiornamento al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato da Banca d’Italia. Con le nuove disposizioni si chiariscono e modificano alcuni punti importanti in tema di risparmio gestito. Ad esempio si elimina l’obbligo per i gestori italiani di Fia chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2% del valore complessivo netto iniziale del Fia; si elimina il limite di concentrazione verso una medesima controparte per gli investimenti in crediti nei Fia chiusi riservati e si recepiscono gli orientamenti Esma in materia di prove di stress di liquidità, introducendo obblighi a carico dei gestori e depositari.

L’intervento riguarda anche altri due punti interessanti soprattutto per le società di gestione, che vengono esaminati anche da Assogestioni. Da una parte si chiarisce la possibilità del pagamento differito e graduale delle commissioni di sottoscrizione. Dall’altra si introduce un’altra ipotesi in cui il gestore può sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli Oicr italiani aperti.

Possibilità del pagamento differito delle commissioni di sottoscrizione

In merito al primo punto Assogestioni sottolinea come “la normativa vigente non prescrive una modalità specifica per il recupero delle commissioni di sottoscrizione differite” perciò “deve considerarsi, come affermato dalla Banca d’Italia, nella facoltà del gestore definire la modalità più opportuna per il prelievo di tali commissioni”.

Tuttavia anche nel caso di prelievo graduale delle commissioni di sottoscrizioni è necessario sempre tutelare gli investitori: “il regolamento del fondo con chiarezza e precisione deve indicare l’ammontare della commissione (che dovrà essere espressa in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa, nonché deve disciplinare il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo caso, ad esempio, il regolamento può prevedere che il gestore recuperi l’importo residuo della commissione di sottoscrizione differita detraendolo dall’ammontare dovuto all’investitore per il rimborso delle quote). Inoltre “fermi restando gli obblighi di trasparenza informativa nella documentazione d’offerta, il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non deve essere superiore all’orizzonte temporale del fondo”.

Possibilità di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti

In merito al secondo punto che riguarda le SGR, cioè la possibilità di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote, in casi eccezionali di mercato, il provvedimento aggiunge una seconda ipotesi alternativa in cui il gestore può sospendere il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti.

“Tale ipotesi, spiegano da Assogestioni, “consente alla SGR di sospendere per un periodo (in ogni caso non superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote, nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore a una percentuale non inferiore al 5% del valore complessivo del fondo che, in relazione all’andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni”.