PIR, Assogestioni scioglie alcuni nodi

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foto: autor gureu, Flickr, creative commons

In un incontro con gli esponenti del risparmio gestito, Assogestioni ha analizzato la normativa PIR cercando di chiarire alcuni dubbi: dal limite di età al cambio di residenza, fino alle modifiche contenute nel disegno di legge di bilancio 2018. Dopo le linee guida pubblicate dal MEF lo scorso 4 ottobre, il mercato ora attende la circolare dell’Agenzia delle Entrate. Circolare che dovrebbe sciogliere alcuni nodi interpretativi ancora aperti. Come quello relativo ai limiti di età del titolare del PIR.

Il PIR del minore non moltiplica le posizioni
Al riguardo è stato osservato che la normativa non pone limiti di età. Quindi, anche un minorenne può essere titolare di un PIR. Tale regola deve, tuttavia, essere coordinata con il principio dell’unicità del piano e con le regole ordinarie del testo unico delle imposte sui redditi in materia di imputazione ai genitori dei redditi di beni del minore soggetti ad usufrutto legale. Nel corso dell’incontro è stato chiarito che, qualora i beni detenuti dal minore in un PIR siano soggetti ad usufrutto legale dei genitori, questi ultimi non potranno a loro volta essere titolari di un PIR. Diversamente, qualora i beni del minore non ricadano tra quelli soggetti ad usufrutto legale, sia il minore che i genitori potranno essere ciascuno titolare di un proprio PIR. Naturalmente di tali circostanze si dovrà tener conto nella dichiarazione che deve essere rilasciata all’intermediario all’atto dell’apertura del PIR.

Se il titolare si trasferisce all’estero
Ampio spazio è stato dedicato anche alle conseguenze che derivano dalle variazioni della residenza fiscale dell’investitore durante la vita del PIR. È stato ricordato come il MEF nelle proprie linee guida abbia adottato una posizione a favore dell’investitore proprio in considerazione della circostanza che dette variazioni sono spesso necessitate da esigenze lavorative. Ed infatti, pur determinando il trasferimento della residenza all’estero la chiusura del PIR per il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla normativa, il MEF ha precisato che l’investitore non è tenuto a restituire il vantaggio fiscale di cui ha goduto se comunque continua a detenere i titoli per l’intero holding period. A questo complesso quadro ora manca un ultimo tassello: comprendere cosa succeda nell’ipotesi – piuttosto rara – in cui l’investitore ritrasferisca in Italia la propria residenza fiscale durante l’holding period.

Apertura all’investimento in società di mera gestione immobiliare
In vista della prossima approvazione del disegno di legge di bilancio 2018, che include nel novero degli investimenti qualificati dei PIR anche gli strumenti finanziari emessi dalle società di mera gestione immobiliare, gli operatori del settore e i tecnici dell’Amministrazione finanziaria si sono interrogati sugli impatti di dette modifiche relativamente all’ambito oggettivo dell’agevolazione. A tali fini è stato precisato che i fondi immobiliari non rientrano in generale tra gli investimenti qualificati, ad eccezione del caso in cui il loro patrimonio sia investito, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dalla normativa PIR, in partecipazioni di società immobiliari destinatarie dell’investimento agevolato.