Voluntary disclosure, troppi nodi sull’operazione

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foto: autor Lasse Christensen, Flickr, creative commons

Quando si è aperta la finestra della voluntary disclosure, a inizio 2015, i capitali detenuti illecitamente all’estero parevano essere 200 miliardi di euro. Oggi le stime parlano di cifre ancora più corpose. E la questione ha avuto e continua a avere un iter piuttosto complesso. Parla Giampiero Guarnerio, partner di Roedl & Partner.

Cosa succede se un contribuente, insieme con il suo professionista, calcola un onere legato alla regolarizzazione pari a un milione di euro e poi l’Agenzia delle Entrate in sede di verifica arriva a determinare un onere doppio o triplo? Quali strumenti ha il contribuente per contrastare la pretesa dell’amministrazione?

È uno dei grossi problemi della procedura. Con le dichiarazioni ordinarie siamo abituati alla cosiddetta “autoliquidazione” delle imposte: il contribuente dichiara e calcola l’imposta dovuta. L’ufficio la controlla e, se non concorda, procede con l’accertamento. Con la “voluntary disclosure” invece l’imposta viene liquidata dall’ufficio. Ciò significa che l’ufficio “pretende” il pagamento del triplo per perfezionare la pratica. Se il contribuente non aderisce alla richiesta, si avvia un contenzioso secondo le regole ordinarie, dove però il contribuente perde tutti gli sconti cui avrebbe diritto.

E in più c’è un aggravante… 

L’aggravante, se così si può dire, è che per loro natura queste pratiche sono infarcite di questioni dubbie, o su cui già in partenza le posizioni espresse dall’Agenzia non sono condivise.

Ne citiamo una?

Si pensi alla questione della “euro ritenuta”. Ricordiamo che questa imposta era stata concordata tra Unione Europea e alcuni Paesi come corrispettivo per la conservazione dell’anonimato, e che due terzi di essa sono stati riversati dai Paesi che l’hanno applicata allo stato di residenza del percipiente. Ebbene, utilizzando l’argomento per cui le ritenute possono essere scomputate dall’imposta soltanto se indicate nella dichiarazione dei redditi, l’agenzia sostiene che ora non sono più recuperabili, con la conseguenza di applicare una vera doppia tassazione sul reddito. In realtà l’argomento è assai formalistico, e forse nemmeno tale.

Qual è allora lo spirito della voluntary?

Non è quello di un condono forfettario ma è quello di una riapertura dei termini per dichiarare, ora per allora, quando prima omesso, applicando le imposte ordinarie e con uno sconto solo sulle sanzioni. È dunque capzioso sostenere che la dichiarazione della disclosure non sia una dichiarazione a tutti gli effetti, e che quindi sia corretto applicare due volte l’imposta in presenza di informazioni che provengono proprio dal contribuente.

Evidentemente, laddove gli importi siano minimi, il contribuente è portato ad abbozzare. Ma quando sono rilevanti?

Il contribuente si ritrova sottoposto a un vero ricatto: accetti la doppia imposta e paghi meno sanzioni oppure vai in contenzioso ma a quel punto, anche se vinci su questo aspetto, ti ritrovi le sanzioni raddoppiate su tutte le altre violazioni? A nostro avviso questi problemi nascono dall’errata visione che l’Agenzia ha del proprio ruolo. Tutti o quasi i suoi funzionari ritengono che l’Agenzia abbia il ruolo di tutela dell’Erario. Quindi in ogni interpretazione di legge fa prevalere quella più favorevole all’erario. Atteggiamento che spesso viene esasperato in situazioni in cui il dubbio interpretativo è veramente minimo, se non inesistente.

E quale dovrebbe essere il suo ruolo?

Quello di applicare correttamente la legge, indipendentemente dal “segno” che consegue dalla interpretazione di essa. Ciò lo si desume non solo dal fatto che nessuna legge le impone di avere un ruolo “parziale”, ma dalla Costituzione: la pubblica amministrazione è tenuta alla imparzialità (art. 97). Essa dunque non è un organo di parte, ma un vero e proprio “primo giudice” che dovrebbe valutare le situazioni con la stessa ottica del Presidente della Corte di Cassazione. Quanto siamo lontani da questo approccio imparziale lo si evince osservando come non sia mai successo che l’Agenzia ora o l’ufficio imposte prima abbiano mai sollevato una questione di incostituzionalità di una norma fiscale per violazione del principio di capacità contributiva. Eppure di casi in cui questo accade ce ne sono parecchi. Evidentemente, per l’Agenzia la norma incostituzionale “a danno” del contribuente è benvenuta, perché è “pro erario”.