EMIR Refit, è finalmente legge comunitaria

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Matteo Zanardi, investment & collateral services product specialist, BNP Paribas Securities Services

Dopo una lunga gestazione il regolamento europeo 834/2019 è stato pubblicato lo scorso 20 maggio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Si tratta del tanto atteso, almeno per gli operatori finanziari che investono in derivati OTC, EMIR REFIT, ossia della prima revisione del set di leggi comunitarie atte a regolare il mercato dei derivati over the counter che ha visto la luce nel lontano 2012 e che oggi, a sette anni di distanza, è oggetto di un primo processo di riesame volto a semplificare alcuni adempimenti, in particolar modo per gli operatori meno rilevanti che, con volumi modesti, non rappresentano un rischio importante per il sistema. Abbiamo chiesto un parere e un ulteriore chiarimento a Matteo Zanardi, Investment & Collateral Services product specialist di BNP Paribas Securities Services.

“La semplificazione più significativa riguarda l’obbligo di compensazione per le piccole controparti finanziarie. Secondo il testo originario nelle prossime settimane sarebbe dovuto entrare in vigore l’obbligo di clearing per tutte le controparti finanziarie con volumi nozionali aggregati di derivati OTC inferiori a 8 miliardi di euro. Questo provvedimento avrebbe impattato qualsiasi controparte finanziaria ai sensi del regolamento EMIR e, indipendentemente dai volumi trattati, sarebbe bastato avere in portafoglio anche un solo strumento finanziario soggetto a tale obbligo per ricaderne all’interno del perimetro. Il nuovo regolamento arriva giusto in tempo introducendo il concetto di piccola controparte finanziaria”, commenta l’esperto.

Attraverso una modifica della legge madre viene introdotto il concetto di Financial Counterparty + (plus) e Financial Counterparty - (minus), essendo quest’ultime quelle controparti finanziare che non superano nessuna delle Clearing Thresholds previste dal regolamento stesso soglie di 1 o 3 miliardi di nozionale aggregato per definita categoria di strumento finanziario come derivati di tasso, di credito, di cambio, ecc…

Matteo Zanardi, sottolinea che all’entrata in vigore di EMIR Refit, il prossimo 10 giugno, le controparti finanziarie si troveranno quindi di fronte a due possibilità:

  • Fare il calcolo (a livello di gruppo consolidato) dei nozionali aggregati a fine mese per categoria di derivato OTC nei 12 mesi precedenti e, se la soglia è superata in una delle categorie, notificare ESMA e l’Autorità competente di Vigilanza.
  • Non fare nessun calcolo e notificare le autorità di cui sopra della decisione, e di conseguenza classificarsi come FC+.

“Nel caso il calcolo risulti sotto soglie nessuna notifica dovrà essere effettuata. La controparte risulterà de-facto come FC- e potrà conseguentemente godere dell’esenzione dall’obbligo di Clearing”, aggiunge.

Secondo il regolamento questa procedura dovrà essere ripetuta ogni 12 mesi in modo da confermare lo status precedente o cambiarlo, fermo restando che le controparti che si sono dichiarate FC+ ai sensi di una delle opzioni di cui sopra, e hanno quindi  la possibilità di dimostrare in qualsiasi momento di essere tornate sotto soglia e quindi di uscire dalla compensazione obbligatoria. “In sostanza se non si dichiara nulla si viene considerati come FC minus tenendo comunque in considerazione che rimane tassativamente l’obbligo di dimostrare di avere fatto i calcoli dovuti nelle tempistiche corrette”, chiarisce l’esperto.

EMIR REFIT, sempre in tema di obbligo di compensazione, porta un alleggerimento anche per le controparti Non Finanziarie. Anche per queste ultime infatti varrà lo stesso processo di cui sopra, fare il calcolo e notificare nel caso di superamento oppure non fare il calcolo e notificare, con la differenza che, una volta fatto il calcolo e notificato il superamento di una soglia, la controparte Non Finanziaria diviene soggetta all’obbligo di compensazione solo per la categoria nella quale la soglia sia stata superata (a differenza delle controparti finanziarie per le quali il superamento della soglia comporta l’obbligo di clearing per tutte le categorie di derivati soggette a tale obbligazione). Qui c’è la volontà del regolatore di facilitare gli operatori meno esperti ed attrezzati.

Le altre importanti modifiche sono quelle legate all’esenzione dal clearing per gli schemi pensionistici scaduta lo scorso agosto è sanata e rinnovata fino al 18 giugno 2021. “Viene eliminato l’obbligo di backloading ai repertori dati delle operazioni ancora in essere all’entrata in vigore del regolamento (agosto 2012) e terminate prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione (febbraio 2014). Per gli operatori risultava infatti molto difficile recuperare i dati di queste operazioni in quanto, non essendo all’epoca in vigore tale adempimento, le relative procedure di conservazione di tutti dati necessari risultavano spesso incomplete o mancanti”, dichiara Zanardi. Il regolamento riprende in un 'considerando' la lettera delle autorità europee di secondo livello (EBA, ESMA ed EIOPA) del dicembre 2017 relativa all’obbligo di scambio di garanzie per le operazioni in cambi a termine regolate fisicamente, sottolineando l’opportunità di limitare tale adempimento alle operazioni tra controparti maggiormente sistemiche. Nel regolamento viene dato mandato alle stesse autorità di cui sopra di presentare proposte di modifica regolamentare a riguardo entro il 18 giugno 2020.

“Tanta carne al fuoco per i regolatori e molto lavoro per gli operatori finanziari ma, sicuramente, anche una ( lunga attesa) boccata d’aria fresca per le controparti di dimensioni medio-piccole che potranno continuare ad operare in un contesto normativo meno stringente con conseguenti risparmi in termini economici a patto di porre in essere controlli e procedure interne e bilaterali puntuali ed efficaci”, conclude il product specialist.