Bankitalia e Consob richiamano le raccomandazioni di ESMA ai gestori di fondi di investimento esposti alle attività russe, bielorusse e ucraine, nella valutazione degli asset e nell’utilizzo degli LMT.
Per accedere a questo contenuto
Una serie di raccomandazioni “finalizzate a promuovere, all’interno dell’Unione, un approccio convergente nella valutazione degli asset e nell’utilizzo dei Liquidity Management Tools (LMT) da parte dei fondi d’investimento esposti alle attività russe, bielorusse e ucraine”. È quanto ha pubblicato, il 16 maggio, l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) che ha fatto il punto sugli obblighi per i gestori di fondi al fine di operare “nel miglior interesse degli investitori” alla luce di quanto accade in Europa dallo scorso febbraio. In particolare la Consob europea precisa una serie di azioni da porre in campo per affrontare tali “problemi di valutazione” e comprende, nello specifico “i casi in cui può essere giustificato l'uso di strumenti di gestione della liquidità (LMT), in particolare di side pocket (veicoli in cui si trasferiscono le posizioni illiquide di un portafoglio .ndr)”.
E proprio a questa comunicazione ha fatto seguito, il 19 maggio, una nota congiunta di Banca d’Italia e Consob che sottolinea il comune impegno nel monitorare le conseguenze del conflitto in atto sui fondi di investimento, “in considerazione delle significative incertezze sia nella valutazione degli asset che nella loro liquidità”.
Uso di LMT, in attesa dell’armonizzazione a livello UE
Le autorità italiane indicano come l’analisi delle misure attivabili a livello nazionale al fine di verificare vantaggi e svantaggi per i sottoscrittori dei fondi siano “nella responsabilità del gestore”, come definito nella nota di ESMA, ossia i gestori esterni autorizzati di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti internamente; i gestori di fondi di venture capital (EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (EuSEF); e i gestori di fondi UCITS.
Nella nota del 16 maggio, ESMA indica che l’uso degli LMT “non è ancora pienamente armonizzato nel diritto dell'Unione ed è ancora in gran parte soggetto al diritto nazionale”. A questa mancata armonizzazione si collega, dunque il pacchetto di revisione della Direttiva AIFMD presentato di recente dalla Commissione UE (all’interno del più ampio pacchetto sulla Capital Market Union) che prevede “proposte di modifica legislativa della AIFMD e della direttiva UCITS al fine di armonizzare le definizioni e l'uso degli LMT negli Stati membri”.
I principi generali
In linea di principio, afferma ESMA, i gestori di fondi con esposizioni ad attività che presentano problemi di liquidità devono seguire una serie di principi comuni a tutela dell’investitore:
- In primo luogo valutare se sia possibile determinare un valore equo di tali attività e adeguare la valutazione senza ritardi eccessivi. A questo seguirà un approccio coerente a tale valutazione in linea con le politiche e le procedure applicabili e con il diritto dell'Unione e nazionale (astenendosi dal seguire un approccio univoco in base al quale tutte le attività con problemi di liquidità vengono di default svalutate a zero).
- Qualora i gestori giungano alla conclusione che non è più possibile determinare un valore equo, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di sospendere temporaneamente sia le sottoscrizioni sia i rimborsi.
- Infine i gestori possono considerare se, in alcuni casi, siano preferibili altre misure volte alla protezione degli investitori, come l'azzeramento totale delle attività in questione, la liquidazione del fondo o la separazione delle attività divenute illiquide o non negoziabili.
Le “side pocket” nei FIA e negli UCITS
L’Authority europea compie un ulteriore approfondimento relativamente alle “side pocket”, indicando come, nonostante non abbia ancora fornito una definizione “giuridica” di tali veicoli, la direttiva AIFMD ne fa menzione. Per cui “i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati possono prendere in considerazione l'utilizzo di side pocket laddove ciò sia nel migliore interesse degli investitori”. Un discorso diverso si apre per i gestori di fondi UCITS dal momento che la normativa di riferimento non ne fa menzione. Per ovviare a questa lacuna, ESMA, dopo un confronto con la Commissione, ritiene che “al fine di gestire l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sul portafoglio del fondo, le side pocket negli UCITS potrebbero essere consentite quando le attività liquide e illiquide sono separate mediante il trasferimento delle attività liquide a un nuovo UCITS o a un nuovo comparto del fondo iniziale. Dopo tale separazione, gli investitori esistenti riceveranno azioni o quote del nuovo UCITS o del nuovo comparto nella stessa proporzione del loro investimento nel fondo iniziale, mentre i nuovi investitori sottoscriveranno solo il nuovo UCITS o il nuovo comparto che detiene le attività liquide”.