Impasse Pir, Assogestioni invia un circolare alle SGR

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LucasTheExperience, Flickr, Creative Commons

L’accelerazione impressa dal governo alla stesura del decreto (entro febbraio) che riguarda le nuove norme sui Pir ha spinto Assogestioni a pubblicare una circolare di chiarimento per valutare i comportamenti da assumere con i sottoscrittori di fondi aperti Pir compliant. A partire dallo scorso 1 gennaio, infatti, i Piani individuali di risparmio di nuova creazione, dovranno rispettare due ulteriori vincoli d’investimento per poter beneficiare del regime fiscale agevolato: investire almeno il 3,5% in in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e almeno il 3,5% dell’attivo in quote o azioni di fondi di venture capital. Eppure "solo con l’adozione del suddetto decreto potrà essere concretamente definito l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni”, osserva l’Associazione.

Ciononostante, nella circolare Assogestioni chiarisce gli aspetti che possono portare a più interpretazioni. In merito alle novità introdotte “non si può non evidenziare come i nuovi vincoli di investimento introdotti affinché un Oicr possa qualificarsi ‘Pir compliant’ non consentano di assicurare il rispetto dei requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per gli Ucits dalla direttiva n. 2009/65/UE del 13 luglio 2009, volti a non compromettere l’obbligo dell’Oicr di rimborsare le quote in qualunque momento”. In ogni caso, sulla base dell’interpretazione letterale del comma 211 della legge di bilancio 2019, l’Associazione precisa che i nuovi vincoli d’investimento non trovano applicazione nei confronti degli investitori che abbiano aperto il piano nel corso degli anni 2017 e 2018. Pertanto, con riferimento agli investitori che abbiano aperto un Pir entro il 31 dicembre 2018 “dovrebbero continuare ad applicarsi i vincoli d’investimento stabiliti dalle previgenti disposizioni”. Inoltre, ai sensi della normativa previgente, chi ha sottoscritto un Pir entro il 31 dicembre 2018 dovrebbe continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa Pir. “Non sembra, invece, possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa Pir da parte di un investitore che costituisce un piano a decorrere dal 1° gennaio 2019 sottoscrivendo quote o azioni di un Oicr che, pur essendo ‘Pir compliant’ ai sensi della previgente disciplina, non rispetti i nuovi vincoli di investimento introdotti dalla legge di bilancio 2019”, precisa l’Associazione.

Alcuni chiarimenti per SGR e investitori

In attesa che il decreto ministeriale introduca i chiarimenti attesi, Assogestioni trasmette alle SGR associate l’importanza, in applicazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, di fornire agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019. “In particolare”, si legge nella circolare, “quest’associazione ritiene necessario: informare, anche per il tramite dei distributori, gli investitori che abbiano costituito un piano a decorrere dal 1° gennaio 2019 sottoscrivendo quote o azioni di un Oicr che, pur essendo ‘Pir compliant’ ai sensi della previgente disciplina, non rispetti i nuovi vincoli di investimento introdotti dalla legge di bilancio 2019, precisando che l’Oicr costituisce un investimento ‘qualificato’ ai fini della normativa Pir per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 e che lo stesso, per effetto delle novità apportate dalla legge di bilancio 2019, non costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa Pir per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che pertanto non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla normativa fiscale”.

Assogestioni invita inoltre le SGR ad “aggiornare la documentazione d’offerta degli Oicr Pir compliant ai sensi delle previgenti disposizioni, specificando che l’Oicr rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i Pir costituiti fino al 31 dicembre 2018”. La circolare contiene anche un’indicazione in merito alla scelta delle SGR di sospendere o meno le sottoscrizioni dei Pir da parte di nuovi investitori, precisando che “deve considerarsi rimessa alla valutazione della singola Società la scelta di consentire o meno la sottoscrizione – da parte di un investitore che costituisce un piano a decorrere dal 1° gennaio 2019 – di quote o azioni di un Oicr che, pur essendo ‘Pir compliant’ ai sensi della previgente disciplina, non rispetti i nuovi vincoli di investimento introdotti dalla legge di bilancio 2019. Resta inteso che, qualora la sottoscrizione venga consentita e il piano abbia ad oggetto esclusivamente il predetto Oicr, non spetterà l’agevolazione fiscale”.