Il regolamento SFDR e la tassonomia dell’UE in materia di sostenibilità sono componenti chiave dell’approccio dell’Unione europea alla finanza sostenibile. Il commento di Franco Rossetti, ETF senior Relationship manager di Invesco. Contenuto sponsorizzato.
CONTRIBUTO a cura di Franco Rossetti, ETF senior Relationship manager di Invesco. Contenuto sponsorizzato da Invesco.
Con il Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation - l'Unione Europea si propone di fornire informazioni agli investitori finali in merito all'integrazione dei rischi per la sostenibilità e la considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità nei processi decisionali dei soggetti che offrono prodotti di risparmio gestito. In questa intervista Franco Rossetti, ETF Senior Relationship Manager di Invesco, illustra gli sviluppi in questo campo e gli aspetti critici.
Il regolamento SFDR è una componente chiave dell’approccio dell’Unione alla finanza sostenibile, con l’obiettivo di creare una definizione chiara e non ambigua di cosa costituisce un’attività “green. Ma non è la sola. La Commissione Europea punta ad espandere il framework della tassonomia al fine di creare una definizione legalmente definita di attività sostenibili dal punto di vita ambientale. La tassonomia definisce sei obiettivi ambientali: mitigazione climatica, adattamento climatico, risorse idriche e marine, prevenzione dell’inquinamento, biodiversità e transizione verso un’economia circolare.
Secondo la tassonomia UE una società per venir considerata sostenibile dal punto di vista ambientale deve offrire un sostanziale contributo, stabilito da criteri di screening tecnici dettagliati, a uno dei sei obiettivi ambientali e non arrecare danni significativi a nessuno degli altri cinque obiettivi. Deve inoltre soddisfare le tutele minime, ovvero soddisfare gli standard internazionali delle aziende sostenibili previsti dai framework OCSE e ONU.
Gli obblighi per i fornitori dei prodotti finanziari per le società quotate
La tassonomia impone l’obbligo di informativa ai fornitori dei prodotti e alle società quotate. Per essere contrassegnati come “green” i prodotti devono dichiarare a quale obiettivo ambientale contribuiscono e il proprio allineamento con la tassonomia. Le società quotate di grandi dimensioni dovranno dichiarare in che modo le loro attività si collocano rispetto alla tassonomia.
Nell’ambito dei lavori sulla tassonomia, il 6 luglio 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di legge per istituire uno standard per le obbligazioni verdi UE. Il regolamento pone le basi per un quadro comune di regole sull’uso e la definizione di “obbligazioni verdi europee” per i green bond che perseguono obiettivi sostenibili dal punto di vista ambientale come definiti dal regolamento della tassonomia.
Nell’ultima proposta della Commissione per una direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale le aziende sono tenute a dichiarare in che modo la sostenibilità influenza le proprie attività, e che impatto hanno le attività aziendali sulle persone e sull’ambiente. Inoltre, il perimento dei requisiti UE di reporting per la sostenibilità si estende alle società di grandi dimensioni e a tutte le società quotate, comprese le PMI, e anche tutte le società finanziarie, compresi banche, gestori di asset ed emittenti.
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