Legge di bilancio: per i fondi pensione una sola norma sugli investimenti in infrastrutture

Paolo Pellegrin News
Paolo Pellegrini, foto ceduta (Mefop)

CONTRIBUTO a cura di Paolo Pellegrini, vicedirettore generale, Mefop.

Nonostante gli annunci, anche quest’anno sembra essere accantonata l’introduzione in legge di bilancio di misure volte a incrementare il tasso di adesione alla previdenza complementare. Nel testo presentato al Senato, infatti, non si trova traccia delle proposte che hanno acceso il dibattito della vigilia.

Cosa manca

Tra i vari temi, al momento non presenti, si ricorda la possibilità di introdurre un semestre straordinario di adesione tacita, rivolto a chi nel tempo ha sempre lasciato il TFR presso il datore di lavoro, accompagnando questa misura con forme di pubblicità istituzionale. Parimenti assente è la revisione del meccanismo di adesione con conferimento tacito, prevedendo forme di adesione automatica con contribuzione piena, abbinato alla possibilità di recedere dall’adesione (optout).

Accanto a queste misure, che sarebbero sicuramente utili per incrementare il tasso di adesione, parimenti assenti sono le misure collaterali volte a modificare alcune disposizioni vigenti: la possibilità di individuare un comparto di default degli aderenti taciti più coerente con gli orizzonti temporali di ciascun aderente, eventualmente valorizzando soluzioni life cycle; la flessibilità in fase di erogazione, introducendo forme di decumulo del montante, alternative o abbinate alla rendita; l’apertura all’adesione dei pensionati; un’estensione delle possibilità di contribuzione con abbuoni su carte di credito, attualmente riservata alle sole casalinghe; alcuni assestamenti tecnici relativi alla disciplina della premorienza; le coperture long term care, al momento molto diffuse in fase di erogazione in abbinamento alla rendita vitalizia, ma pressoché assenti in fase di accumulo.

Cosa dice l’art. 45

In attesa di sapere se nel corso dei lavori parlamentari potranno essere introdotte alcune di queste misure, l’unica disposizione che riguarda i fondi pensione è all’art. 45 del testo presentato al Senato. L’art. 45, rubricato “Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari”, interverrebbe sull’art. 6 del D.Lgs. 252/05.

In particolare, l’intervento si concentra sulle norme che recano criteri direttivi per la regolamentazione dei limiti agli investimenti attualmente contenuta nel decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 166/2014.

Fonte: Legge di Bilancio 2026.

Alle indicazioni attuali che informano l’attuale DM 166/2014, adottato di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la COVIP, si aggiungerebbe quella di indicare i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite OICR o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, in strumenti finanziari emessi da “società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia”.

Procedimenti e condotte dei fondi pensione

La nuova versione del decreto dovrebbe poi indicare i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento, compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.

Equiparazione tra investimenti

Da ultimo, modificando il comma 13 dell’art. 6, ai fini della valutazione della prevalenza degli investimenti quotati, si equiparerebbero espressamente gli investimenti in strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati a quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che abbiano i requisiti informativi e organizzativi definiti con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro novanta giorni.

L’obiettivo appare quello di consentire che i fondi pensione possano detenere gli investimenti in infrastrutture sino al limite massimo consentito dalla normativa, senza il timore di essere sanzionati per aver superato i limiti agli investimenti per il solo fatto che il resto del portafoglio si svaluti per repentini andamenti avversi del mercato.

Una gestazione di sette anni

L’operatività concreta di questa misura richiederà comunque tempo dovendo passare per la modifica del DM 166/2014 che regola la materia. Nonostante la norma preveda che il DM debba essere modificato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ricordiamo tutti che il DM 166/2014 richiese una lunga gestazione, vedendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2014, quasi 7 anni dopo l’avvio della relativa consultazione lanciata dal MEF a fine 2007.