Venture capital e investimenti qualificati di casse di previdenza e fondi pensione: le novità del Dl 95/2025

Paolo Pellegrini, Flavio De Benedictis
Paolo Pellegrini, Flavio De Benedictis (Mefop)

CONTRIBUTO a cura Paolo Pellegrini e Flavio De Benedictis, Mefop.

Con il decreto legge 95 del 30 giugno 2025 il Governo interviene per semplificare le modalità di inserimento del venture capital nei portafogli di fondi pensione e casse di previdenza.

La nuova normativa si innesta nel quadro ormai consolidato della detassazione dei rendimenti da investimenti qualificati di fondi pensione e casse di cui alla Legge 232/2016, già interessato da numerosi interventi di prassi amministrativa tra i quali, da ultimo, la risposta ad interpello n. 174 del 4 luglio 2025.

La disciplina generale

In linea generale, i commi 88 e seguenti dell’art. 1 della Legge 232/2016 prevedono un regime di esenzione fiscale dei rendimenti da “investimenti qualificati” e da investimenti in piani di risparmio a lungo termine (PIR) effettuati da casse di previdenza e fondi pensione.

Oltre che dai PIR, gli investimenti ammessi per l’esenzione possono essere rappresentati da:

a) azioni di società residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia;

b) quote o azioni di OICR residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE che investono prevalentemente in equity Italia come sopra definito;

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (peer to peer lending).;

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE.

La soglia massima di importi da poter destinare a “investimenti qualificati” o ai “PIR” è del 10% dell’attivo patrimoniale della cassa di previdenza o del fondo pensione risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente e per beneficiare dell’agevolazione tributaria è necessario che gli strumenti finanziari in questione siano detenuti almeno per 5 anni.

La cassa di previdenza o il fondo pensione, inoltre, devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli “investimenti qualificati” o ai “PIR” e devono produrre una dichiarazione dalla quale risulti:

  1. la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa;
  2. l’impegno a rispettare il minimum holding period di 5 anni;
  3. che i redditi generati dagli “investimenti qualificati” non siano relativi a partecipazioni qualificate (quest’ultimo requisito è applicabile solo agli investimenti effettuati dalle casse di previdenza e non anche dai fondi pensione).

La legge concorrenza n. 193/2024

Con l’obiettivo di incrementare le risorse finanziarie sulle piccole e medie imprese, l’art. 33 della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) ha introdotto nuove norme che subordinano il riconoscimento della predetta esenzione fiscale al rispetto della condizione che la cassa di previdenza o il fondo pensione investano in Fondi per il Venture Capital almeno una determinata percentuale del paniere degli “investimenti qualificati”. In particolare la norma richiedeva un importo iniziale pari al 5% del paniere degli “investimenti qualificati” risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Si stabiliva poi che tale quota vincolata a favore degli investimenti in Fondi per il Venture Capital salisse al 10% a partire dall'anno 2026.

Le novità normative 2025: DL n. 95/2025

Il panorama normativo è cambiato rapidamente con il decreto legge n. 95 del 30 giugno 2025.

La modifica di legge risponde all’obiettivo di rimodulare in modo più graduale gli investimenti minimi in venture capital tenendo conto dei tempi tecnici necessari, valorizzando la funzione dei "commitment" vincolanti come leva strategica per pianificare i round VC.

In particolare, l’art. 18 che ricalibra l'investimento minimo in venture capital, per avere l'esenzione da tassazione dei rendimenti, che dunque passa dal 5% nel 2025 e 10% dal 2026 al 3% nel 2025, 5% nel 2026 e 10% dal 2027, rapportato agli investimenti qualificati dell'anno precedente.

Inoltre, la norma precisa che sono da considerarsi investimenti qualificati in Fondi per il Venture Capital anche gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati, sebbene non ancora richiamati.

Gli investimenti qualificati

L’art. 18 del DL n. 95/2025 modifica anche il riferimento normativo, di cui al comma 213 dell’art. 1 della legge 145/2018, sulla definizione di Fondi per il Venture Capital quali “investimenti qualificati” di casse e fondi pensione. Nel dettaglio, dal 1° luglio 2025 si considerano piccole e medie imprese (PMI), nelle quali i Fondi per il Venture Capital devono destinare almeno il 70% dei capitali raccolti, le imprese che, oltre a non essere quotate e residenti in Italia o in altri SM UE/SEE con stabile organizzazione in Italia, devono soddisfare almeno una delle condizioni previste dall'art. 21, par. 3, lett. a), b) e c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio.

Tali PMI, pertanto, non devono aver operato in alcun mercato, oppure aver operato in un mercato da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese o da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, ovvero devono necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni (soglia riducibile al 30% per quanto riguarda determinati investimenti ambientali, ecosostenibili o su materie prime critiche).

Con una integrazione della lett. b-ter) del comma 88 dell’art. 1 della Legge 232/2016, poi, è stato precisato che l’importo totale delle risorse è investito dalle casse e dai fondi pensione in ciascuna PMI per il tramite dei Fondi per il Venture Capital ed entro la durata del Fondo per il Venture Capital.

Il beneficio fiscale

Resta comunque fermo, come previsto nell’art. 33 comma 2 della Legge 193/2024, il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della stessa Legge 193/2024, ossia alla data del 18 dicembre 2024.

Per tutti gli investimenti fiscalmente agevolati effettuati successivamente al 18 dicembre 2024, pertanto, fondi pensione e casse di previdenza dovranno rispettare il nuovo vincolo di una quota minima di investimenti in Fondi per il Venture Capital.

Resta da verificare se questa riformulazione sarà sufficiente a delineare un quadro normativo certo per consentire agli investitori previdenziali di beneficiare dell’esenzione fiscale in commento o se si renderanno necessari ulteriori interventi legislativi, ad esempio in sede di conversione in legge del decreto 95/2025, o chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle entrate.