Il Mef si pronuncia sui PIR

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Glenn Carstens-Peters, Unsplash

Spegneranno la prima candelina fa pochi mesi ma hanno già ottenuto un successo che ha superato ogni aspettativa, raccogliendo 5,3 miliardi di euro da inizio anno (tra fondi di nuova istituzione e pre-esistenti). Niente male per essere così giovani. Sono i Piani individuali di risparmio, strumenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 e finalizzati a sostenere l’economia reale, che tornano a far parlare di sé.

Questa volta a prendere la parola è il Mef che sul sito del dipartimento delle finanze ha da poco pubblicato delle linee guida per chiarire aspetti tecnici sul funzionamento dei PIR e risolvere questioni interpretative, sollevate dalle associazioni di categoria, riguardanti la normativa che ha delineato lo speciale regime fiscale agevolativo all’interno del quale questi prodotti si inseriscono. Un documento molto atteso dagli operatori cui seguirà, nei prossimi giorni, una circolare dell’Agenzia delle Entrate con istruzioni dettagliate per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento.

A una premessa che riassume i caratteri salienti dei PIR (requisiti soggettivi, temporali, limiti all’entità dell’investimento, vincoli di investimento, limite della concentrazione e divieto di investimento in Paesi non collaborativi) e delle agevolazioni fiscali (esenzioni dalle imposte sui redditi e da quella di successione) segue un paragrafo dedicato ai soggetti destinatari di queste ultime. Qui arrivano i primi interessanti chiarimenti: ogni individuo può detenere un solo PIR “nello stesso momento” (ma “la disposizione contenuta nel comma 112 non impedisce alla medesima persona fisica di chiudere un PIR e aprirne un altro”) e il regime agevolativo non contempla limiti di età, quindi anche un minorenne può essere titolare di un PIR.  

Ulteriori cambiamenti riguardano lo spostamento di residenza all’estero e il decesso dei titolari. Nel primo caso, si legge nel documento che “ai redditi realizzati dal momento in cui ha efficacia il cambio di residenza, si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti”. Tuttavia, è contemplata la possibilità di mantenere l’investimento anche dopo il trasferimento della residenza all’estero “in modo tale che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni” (‘holding period’ stabilito dalla normativa) per usufruire delle agevolazioni fiscali maturate nel periodo precedente al trasferimento. Se l’intestatario del PIR morisse prima dei cinque anni, poi, agli eredi verrebbe riconosciuta l’agevolazione di non pagare i capital gain maturati fino alla data di apertura della successione

Continuando nella lettura del documento, emergono ulteriori chiarimenti anche sugli operatori che possono offrire i PIR. Un Piano individuale di risparmio può essere costituito attraverso: “un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli”, rapporti tra i quali rientrano anche quelli di amministrazione fiduciaria; la mera sottoscrizione di quote o azioni di un OICR ‘PIR conforme’; un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ‘PIR conforme’.

Non si è fatta attendere la risposta di Assogestioni che ha esposto le sue prime impressioni su alcuni punti specifici che il documento del Mef cerca di snodare. Secondo l’associazione, infatti, le linee guida ampliano notevolmente l’ambito di applicazione dell’agevolazione per quanto riguarda le possibilità di movimentazione del piano e le modalità di calcolo dell’investimento PIR-compliant nel caso di investimenti effettuati tramite OICR.

Per quanto riguarda questi ultimi, il documento chiarisce che qualora un fondo di fondi non possa essere qualificato come PIR-compliant in base agli investimenti diretti effettuati dallo stesso, “sia possibile considerare gli attivi dei fondi sottostanti in funzione della percentuale di partecipazione detenuta dal fondo dei fondi”. A tal proposito, tuttavia, nessun chiarimento è stato dato sulle modalità di verifica e di monitoraggio per “assicurare il rispetto dei vincoli di concentrazione e di investimento per almeno i due terzi dei giorni dell’anno”, osservano dall’associazione.  

A proposito degli investimenti in OICR non PIR-compliant, invece, “viene prevista la disapplicazione, in capo all’investitore, del limite di concentrazione del 10% sugli strumenti finanziari di uno stesso emittente, qualora l’OICR preveda la garanzia di un rendimento minimo, stante l’assenza di rischio”, riassumono da Assogestioni. È pertanto possibile investire il 30% del valore del piano non vincolato in quote o azioni di uno stesso fondo comune che garantisca un rendimento minimo.

Rispetto alle modalità di movimentazione dei titoli, infine, l’associazione riconosce l’interpretazione del tutto innovativa che il documento dà circa il rispetto del vincolo di detenzione dei titoli per almeno cinque anni. Infatti, “sebbene la norma consideri neutrale, ai fini del decorso del termine dei cinque anni, solo l’ipotesi della scadenza dei titoli seguita dal reinvestimento del controvalore entro 90 giorni, le linee guida applicano lo stesso principio anche all’ipotesi di cessione dei titoli, consentendo di fatto le movimentazioni dei titoli all’interno di un deposito titoli, di una rubrica di fondi o di una gestione PIR-compliant”, concludono da Assogestioni.