La contribuzione al Fondo di Nazionale di Previdenza trae origine da due contratti collettivi: il C.C.N.L. 16.11.1933 per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, spedizionieri transitari e corrieri ed il C.C.N.L. 16.11.1933 per gli impiegati dipendenti da imprese eser-centi il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici, che recepiscono le disposizioni dell'art.4 della Legge 03.04.1926 n. 563 e del Regio Decreto 01.07.1926, n.1130, che hanno costituito il Fondo stesso. Lo statuto del Fondo è contenuto nel successivo C.C.N.L. 25.01.1936 per gli impiegati delle im-prese di spedizione e delle agenzie marittime. Gli accordi sindacali contenuti dei contratti nazionali di lavo-ro succedutisi nel tempo e rinnovati fino ai nostri giorni, confermano l'esistenza del Fondo e la Sua obbli-gatorietà. Nel 1978 l'allora Fondo Nazionale è stato dichiarato ente di diritto pubblico, alla luce della fun-zione previdenziale, anche se aggiuntiva alla previdenza di base, svolta a favore degli impiegati delle case di spedizione, dei corrieri e della agenzie marittime.