Agenzia delle Entrate, ecco i chiarimenti sui PIR

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foto: Horia Varlan, Flickr, Creative Commons

Minori sì, possibile cumulo degli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative, vincoli su trasferimenti. Sono alcuni dei punti chiave dell’attesa circolare pubblicata dall’Agenzia della Entrate, focalizzata sui PIR. Il Fisco entra nel merito degli strumenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 e fornisce le risposte ad una serie di interrogativi che associazioni di categoria, intermediari e risparmiatori avevano posto.
Ecco qui i punti salienti della circolare 3/E2018:

  1. Minori 
    Anche i minori possono sottoscrivere un PIR. Nessun limite di età, dunque, ma si precisa che l’esenzione fiscale per redditi di capitale e capital gain si applica solo se l’usufruttuario (entrambi i genitori o uno solo dei due), a cui è imputato il reddito finanziario derivanti dagli investimenti inseriti nel PIR, non sia contemporaneamente titolare di un altro Piano.
     
  2. Comulo degli incentivi fiscali
    L’agevolazione dei PIR sarà cumulabile con gli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative introdotti con il dreceto 179 del 2012. Secondo la circolare infatti gli investimenti effettuati sono differenti. Quelli sui PIR sono attribuibili alle persone fisiche, mentre quelle sulle società di nuova generazione sono investimenti in attività commerciali, perciò soggetti Irpef e Ires.
     
  3. Casse di Previdenza e fondi pensione
    Così come stabilito nella legge di bilancio possono destinare fino al 5% dell’attivo patrimoniale agli investimenti qualificati dei PIR.
     
  4. Titolarità e trasferimento
    Secondo la circolare è possible essere titolari di più PIR ma non nello stesso periodo di tempo. Concluso un piano è possibile investire in uno nuovo. Il Fisco torna pure sul tema del trasferimento della residenza fiscale all’estero che comporta il venir meno della applicazione del regime fiscale in esame, consolidando, come precisato anche dalle Linee Guida, il regime di esenzione per i redditi già realizzati e per quelli maturati fino al momento della perdita della residenza. Il traferimento di un PIR da un intemrdiario ad un altro invece non fa decadere l’agevolazione.
     
  5. Calcolo dei redditi
    Nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, ai fini della determinazione del reddito derivante dalla cessione, è possibile considerare come costo o valore di acquisto, il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
     
  6. Prodotti assicurativi
    Anche per i prodotti assicurativi i vincoli di composizione e di limiti devono essere rispettati. Tenuto conto che la polizza è alimentata da premi che possono essere versati ogni anno, nei limiti del plafond, il rispetto del quinquennio va, dunque, verificato con riguardo a ciascun premio versato.
     
  7. Reinvestimento
    In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il periodo di possesso dello strumento rimborsato si somma a quello dello strumento acquistato. La sostituzione del primo strumento con il secondo, finalizzata ad assicurare il rispetto del vincolo di detenzione (anche quando il primo ha una durata inferiore a quella necessaria per detenere nei termini di legge), non deve far venir meno il rispetto dei vincoli di composizione dell’investimento e di concentrazione.