Le nuove disposizioni garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.
Lo scorso 28 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR).
La direttiva e il regolamento modificano la precedente disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”) con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione.
Secondo quanto reso noto nel comunicato, le nuove disposizioni, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.
Ecco i punti chiave delle nueve disposizioni:
1. Si prevede che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.
2. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.
3. Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.