Al via la consultazione pubblica sulle proposte di modifica al Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) per adeguare la normativa italiana agli atti normativi europei in tema di distribuzione crossborder dei fondi di investimento e in tema di sostenibilità.
È quanto ha annunciato la Consob l’11 febbraio scorso. La consultazione, che avrà la durata di un mese (si concluderà l’11 marzo 2022) andrà a interrogare gli attori del mercato:
- sulla Direttiva (UE) 2019/1160, la cosiddetta Direttiva CBDF (Cross Border Distribution Framework);
- sul Regolamento (UE) 2019/2088, meglio noto come Regolamento SFDR e, sempre in ambito finanza sostenibile, sul Regolamento (UE) 2019/2088, la cosiddetta Tassonomia verde, con particolare riferimento all'informativa precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli OICR.
Il CBDF Package
Nel dettaglio del Regolamento e della Direttiva CBDF, gli emendamenti al Regolamento Emittenti riguardano:
- La disciplina sulle local facilities. Le proposte di modifica riguardano le disposizioni relative alle strutture che devono essere messe a disposizione degli investitori in caso di commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE; e in caso di commercializzazione in Italia, nei confronti degli investitori retail e degli investitori non professionali, di FIA UE da parte di gestori italiani o di GEFIA UE, nonché di FIA italiani da parte di GEFIA UE.
- La disciplina sulla cessazione della commercializzazione. Le proposte di modifica riguardano le fattispecie della cessazione della commercializzazione:
- in uno Stato UE diverso dall'Italia, di quote o azioni di FIA da parte di gestori italiani;
- In Italia, di quote o azioni di OICVM UE, di FIA riservati da parte di GEFIA UE, e di FIA italiani e UE commercializzati presso investitori al dettaglio da parte di GEFIA UE.
- La disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati. In questo caso è stata avanzata la proposta di un nuovo articolo per disciplinare la pre-commercializzazione di FIA riservati con riferimento alla fattispecie in cui un gestore italiano svolga la pre-commercializzazione in Italia o in altro Stato UE. Tale disposizione:
- disciplina il termine e le modalità di trasmissione della comunicazione che il gestore italiano deve inviare alla Consob;
- stabilisce che le sottoscrizioni del FIA effettuate entro diciotto mesi dall'inizio dello svolgimento della pre-commercializzazione concernente tale FIA sono considerate il risultato della commercializzazione e, conseguentemente, prevede l'obbligo di espletamento della procedura di notifica;
- individua i soggetti che possono svolgere l'attività di pre-commercializzazione per conto di un gestore
- La disciplina sulle comunicazioni di marketing. In questo caso gli emendamenti alla disciplina sulle comunicazioni di marketing del Regolamento Emittenti (artt. 34-octies e 34-novies) sono legati a un’altra normativa: il Testo Unico della Finanza. Il TUF all’articolo 101, comma 3 indica che Consob non ha più la delega regolamentare a disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti (OICVM e FIA), essendo al riguardo direttamente applicabile la disciplina prevista dal Regolamento CBDF nonché le Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds (ESMA34-45-1244).
SFDR e Tassonomia
In merito alle recenti normative in tema di sostenibilità, il Regolamento SFDR (entrato in vigore il 10 marzo 2021) e quello sulla (ancora dibattuta) Tassonomia europea delle attività green, le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti sono finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni precontrattuali previste dai due atti europei, nell'ottica di agevolare gli operatori che in questo modo potranno reperire nella normativa Consob il quadro degli obblighi a essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta, anche relativamente all'informativa sulla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia.
Pertanto, specifica la Commissione di vigilanza, le modifiche sono finalizzate a chiarire che le informazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel prospetto per gli Oicvm italiani e per i FIA aperti e chiusi non riservati e nel documento d'offerta di cui all'articolo 28 del Regolamento Emittenti che rinvia all'Allegato 1D al medesimo Regolamento, per i FIA riservati.