Conto alla rovescia per adattare il business della custodia alla nuova normativa europea

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foto: autor European Parliament, Flickr, creative commons

Lo scorso 28 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva conosciuta como UCITS V con la quale si modificano le funzioni dei depositari, le politiche di remunerazione dei gestori di fondi OICVM e le sanzioni della direttiva precedente. Il nuovo quadro normativo entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione e gli Stati membri hanno tempo fino al 18 marzo 2016 per recepirla nel diritto nazionale.

Con UCITS V arriva un maggiore controllo delle politiche di remunerazione delle entità che gestiscono OICVM. Tra gli altri, la remunerazione variabile garantita avrà carattere eccezionale e sarà limitata al primo anno di contratto. Ma soprattutto, l'impatto dei UCITS V si farà sentire nel business della custodia. Chi potrà o no essere depositario, la definizione di compiti e funzioni, e un rigido quadro di responsabilità che, tra l'altro, limita l’esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un “evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo  e di inevitabili conseguenze”, sono gli assi di questa riforma.

Inoltre, la direttiva UCITS V stabilisce un lungo elenco di sanzioni amministrative e pecuniarie. Queste sanzioni formano una lista minima che ciascun Stato membro è tenuto a incorporare nel proprio ordinamento. Secondo i regolamenti interni di ciascun paese, tali sanzioni possono essere più gravi e, in base ai casi, compatibili con sanzioni penali. 

Il punto di partenza di UCITS V è un contesto di disparità fra paesi  data la discrezionalità della direttiva UCITS IV. Ad esempio, se si considera chi può essere depositario, alcuni paesi esigono che debba trattarsi di un ente creditizio o di una società di servizi di investimento, mentre in altri paesi anche uno studio legale può essere custode. 

Con UCITS V, potranno essere depositari, oltre alle banche nazionali e agli enti creditizi, le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2013/36/UE e altre persone giuridiche che soddisfano gli stessi requisiti delle società di investimento con rispetto al loro capitale e fondi propri (730.000 euro). Ogni OICVM può scegliere un solo depositario e in casi specifici il depositario può delegare a un terzo. Inoltre, il depositario è responsabile per la perdita di valori detenuti in custodia da un terzo.