È in arrivo una task force dedicata alle Sicaf

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foto: autor hawkexpress, Flickr, creative commons

Assogestioni fa partire una task force sulle Sicaf o società di investimento a capitale fisso. L’obiettivo è analizzare le questioni civilistiche e fiscali che possono presentare criticità e per accompagnare lo sviluppo di tutti gli strumenti di investimento di nuova generazione che possano contribuire alla crescita del Paese. La task force sarà aperta su invito anche ai player che non sono necessariamente SGR. Ma facciamo un passo indietro. L’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio era consentito esclusivamente tramite la forma contrattuale dei fondi comuni di investimento, ovvero attraverso l’istituzione di Sicav (società di investimento a capitale variabile).

Grazie al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha modificato il Testo Unico della Finanza (Tuf) in attuazione della direttiva AIFMD (alternative investment funds managers directive), in Italia è stato introdotto un nuovo veicolo di investimento, la Sicaf, società di investimento a capitale fisso, la cui disciplina è delineata dagli articoli 35-bis e seguenti del Tuf. La questione è stata introdotta dalla società all’interno di un convegno dal titolo “Sicaf sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato”, organizzato da Assogestioni in collaborazione con Castello SGR, Finint & Partners, PwC, Serenissima SGR, Studio Di Tanno e Associati e Studio Ludovici & Partners. Ne è emerso che la Sicaf, ampliando e completando la gamma degli strumenti attraverso cui svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio, consente di dare risposta alle esigenze di alcune tipologie di investitori che non trovavano adeguata rappresentazione nei veicoli già esistenti.

Come ricorda Sonia Maffei, direttore settore immobiliare e previdenza di Assogestioni, quando però si parla di Sicaf “è opportuno ricordare che ciò che connota le strutture societarie rispetto a quelle contrattuali è il ruolo che il socio investitore ha nella gestione dell’OICR, potendo questi, attraverso l’esercizio del diritto di voto, incidere sulle strategie di investimento”. Il veicolo Sicaf, infatti, è più somigliante alle società per azioni disciplinate dal codice civile. Ma a quali investitori, esattamente, si rivolgono le Sicaf? “Possono coinvolgere sia gli investitori professionali sia le altre categorie di investitori individuate con il regolamento di cui all’articolo 39 del Tuf”, continua Maffei. E precisa: “in base al soggetto coinvolto, cambiano alcuni obblighi e vincoli. Alla Sicaf è concesso di raccogliere il patrimonio non solo attraverso l’emissione di azioni ma anche tramite l’emissione di altri strumenti finanziari partecipativi. Con il solo divieto di emettere strumenti obbligazionari”.

Infine, la tassazione. L’art. 9 del decreto ha esteso alle Sicaf il regime fiscale previsto per gli OICR aventi le stesse caratteristiche in termini di oggetto di investimento (immobili, strumenti finanziari, altri beni). Infatti le Sicaf immobiliari sono assoggettate allo stesso regime fiscale previsto per i fondi immobiliari, mentre alle Sicaf non immobiliari si rende applicabile il regime fiscale disposto per gli OICR non immobiliari. “L’introduzione della Sicaf ha costituito per il legislatore un’importante occasione per definire un regime di tassazione più omogeneo tra OICR in funzione dell’oggetto dell’investimento, prescindendo dalla forma adottata dall’organismo di investimento (contrattuale o statutaria)” conclude Arianna Immacolato, direttore settore fiscale di Assogestioni. “Tuttavia, da un’analisi dei nuovi prodotti del risparmio gestito c’è l’esigenza di altri interventi normativi volti a rimuovere gli ostacoli di natura fiscale che impediscono, in alcuni casi, di utilizzare la Sicaf per effettuare determinati tipi di investimenti”.