Per la Cassazione la responsabilità dell’intermediario finanziario per il fatto illecito del proprio promotore, “è una ipotesi tipizzata di responsabilità oggettiva”, spiega Elisa Varisco dello Studio Legale La Scala.
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Quante volte abbiamo letto notizie di clienti raggirati e truffati, a cui il promotore finanziario avrebbe sottratto milioni di euro, spostato somme da un conto bancario all'altro, entrando nelle home banking, bruciandole in azioni, obbligazioni, piani di accumulo ed investimenti sbagliati? E quante volte un promotore finanziario si è giocato al casinò i soldi degli investitori?
La Suprema Corte, con sentenza n. 18612/2015, si è occupata del profilo di responsabilità ascrivibile all’investitore che risulti vittima delle malversazioni del promotore finanziario, a cui – con imprudenza – abbia affidato denaro contante, nonché l’intera corrispondenza con l’istituto bancario, in ragione del rapporto di fiducia con esso instaurato. Più specificamente, la Corte Regolatrice è stata chiamata ad esprimersi in ordine alla possibilità che, “a fronte della responsabilità dell’intermediario finanziario per il fatto illecito (…) del proprio promotore, rilevi il concorso di colpa del danneggiato”.
Nel caso di specie l’investitore aveva stretto un vero e proprio rapporto d’amicizia e di piena fiducia con il promotore finanziario, consentendogli di accedere liberamente alla propria abitazione, facendogli controllare direttamente la corrispondenza proveniente dalla banca, “dandogli modo di sottrarre o occultare gli estratti conto che la banca trasmetteva con regolarità e che avrebbero potuto rendere edotto il cliente della mancata effettuazione degli investimenti. Inoltre, proprio in virtù di questo rapporo di fiducia, il cliente, pur essendo ben consapevole in ragione dei numerosi investimenti già effettuati che tutti gli investimenti si dovessero svolgere con il supporto della compilazione di una modulistica che consentisse al cliente e alla banca un tempestivo riscontro, aveva incautamente consentito l’incasso diretto del denaro ed affidato al [promotore finanziario] cospicue somme”, tra cui 200.000,00 euro frutto di una vincita al Superenalotto.
La Cassazione si è pronunciata sulla vicenda affermando che la responsabilità dell’intermediario finanziario per il fatto illecito del proprio promotore, fondata sull’art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, “è una ipotesi tipizzata di responsabilità oggettiva”, spiega Elisa Varisco, del team di contenzioso finanziario dello Studio legale La Scala, avente lo scopo di “rafforzare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nel sistema di raccolta del risparmio domiciliare, inducendolo a confidare che la semplice appartenenza del promotore alla rete ufficiale del preponente costituisca una garanzia e quindi di avvalersi senza remore del suo operato, e di fornire al risparmiatore una tutela rafforzata a fronte di eventuali illeciti del promotore inserito nella rete di collaboratori di cui l’istituto si avvale, allocando il rischio dell’operato illecito del promotore anche sull’intermediario autorizzato, ovvero sul soggetto che meglio lo può sostenere”.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte “se la responsabilità oggettiva della banca non può essere esclusa neppure a fronte del comportamento illecito del promotore finanziario”, emerge la necessità di verificare le condizioni ed i limiti entro cui “l’obbligo risarcitorio dell’intermediario possa proporzionalmente ridursi a fronte del concorso colposo dello stesso investitore nella misura in cui questo avrebbe potuto evitare o contenere il danno tenendo un comportamento più prudente”, dal momento che “l’esistenza di una regola di responsabilità oggettiva, che prescinde dal dolo o dalla colpa del soggetto sul quale viene allocato l’obbligo risarcitorio, non esclude la possibilità di ridurre il risarcimento in considerazione del concorso di colpa del danneggiato”.
La stessa Corte, in conclusione, ammette la possibilità di individuare in capo all’investitore un concorso colposo ex art. 1227 cod. civ., in presenza di comportamenti imprudenti di quest’ultimo, che non consentano alla Banca di esercitare adeguatamente i propri compiti di vigilanza e controllo, e che risultino del tutto inappropriati nell’ambito di un rapporto professionale perché giustificabili unicamente in rapporti di parentela o amicizia. In particolare, è riscontrabile un concorso di colpa del danneggiato, laddove il cliente, “pur essendo perfettamente a conoscenza (…) del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l’ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell’evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività d’investimento”.