ESMA definisce gli standard alla Commissione Europea su come sviluppare MiFID II in Europa

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foto: autor European Parliament, Flickr, creative commons

Lo scorso 23 aprile, l'Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha ricevuto una richiesta formale da parte della Commissione Europea di prestargli consulenza tecnica in merito al contenuto degli atti delegati richiesti dalle varie disposizioni della direttiva e il regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II e MiFIR). Il mandato si concentra sugli aspetti tecnici derivanti dalla MiFID II e MiFIR ed è disponibile sul sito Internet della Commissione Europea. ESMA dovrebbe fornire assistenza tecnica nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della direttiva MiFID II e MiFIR (il 2 Luglio 2014).

Contenuti

La relazione finale segue la stessa struttura del documento di discussione pubblicato da ESMA il 22 maggio 2014, vale a dire: 1) Introduzione, 2) Protezione degli investitori, 3) Trasparenza, 4) pubblicazione di dati 5) Aspetti microstrutturali, 6) Requisiti applicabili nei ed ai centri di negoziazione 7) Derivati delle materie prime 8) portafogli di compressione.

Il documento contiene anche una sintesi delle risposte al documento di discussione ricevuto da parte di ESMA. La relazione finale non fa riferimento di nuovo ai temi del documento di discussione che sono rimasti invariati. Pertanto, ESMA raccomanda che la relazione venga letta congiuntamente con il documento di discussione pubblicato il 22 maggio per  avere una visione d'insieme del ragionamento seguito dalla consulenza tecnica fornita da ESMA.

Passi successivi

La Commissione deve adottare gli atti delegati da applicare entro 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva e del regolamento, tenendo in conto che il Parlamento e il Consiglio europeo possono esercitare il loro diritto di opporre obiezioni a un atto delegato nei tre mesi (periodo che può essere prorogato di ulteriori tre mesi). È possibile consultare il report completo di ESMA al seguente link.