Entro due mesi, le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti dovranno comunicare all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli stessi.
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L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la traduzione in italiano degli Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II al fine di “promuovere una maggiore convergenza nell’attuazione e nell’applicazione di quanto prescritto dalla Direttiva in materia di produzione o distribuzione di prodotti di investimento.
Le autorità competenti alle quali si applicano tali orientamenti dovranno comunicare all’ESMA entro due mesi dalla data di pubblicazione degli stessi la propria conformità o intenzione di conformarsi agli orientamenti, segnalando le motivazioni di eventuali non conformità laddove non siano conformi o abbiano intenzione di conformarsi.
Il documento comprende:
Orientamenti generali
Il documento si apre chiarendo che le linee guida fornite dall’ESMA “dovrebbero trovare un’applicazione adeguata e proporzionata, tenendo conto della natura del prodotto di investimento, del servizio di investimento e del mercato di riferimento del prodotto”. Inoltre, nel caso di imprese che agiscano sia da produttori che distributori di prodotti d’investimenti, gli orientamenti “si applicano secondo i casi e purché l’impresa adempia a tutti gli obblighi vigenti in capo al produttore e al distributore”.
Orientamenti per i produttori
Il testo chiarisce che “l’individuazione del mercato di riferimento potenziale da parte dei produttori non dovrebbe essere effettuata unicamente in base a criteri quantitativi, ma deve basarsi altresì su valutazioni qualitative sufficienti”. Successivamente, vengono specificate le cinque categorie di base per individuare il mercato di riferimento per i prodotti (Tipologia di clienti a cui è rivolto il prodotto, conoscenze ed esperienza dei clienti, situazione finanziaria con attenzione rivolta alla capacità di sostenere le perdite, tolleranza al rischio e compatibilità del profilo di rischio/rendimento del prodotto rispetto al mercato di riferimento, esigenze e obiettivi dei clienti).
L’elenco, si legge nel testo, è ‘cumulativo’: “nel valutare il mercato di riferimento ogni produttore dovrebbe utilizzare ciascuna di tali categorie” […] analizzare la pertinenza di ognuna per un determinato prodotto e allineare il livello dell’individuazione in proporzione alla tipologia, alla natura e ad altre caratteristiche del prodotto”.
Nell’individuazione del mercato di riferimento potenziale, il documento opera poi una differenziazione in base alla natura del prodotto realizzato. Ciò significa che “per i prodotti più complessi il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato con maggiore cura mentre per quelli più semplici e più comuni, è probabile che l’individuazione avvenga con minor cura”. Tuttavia, si legge subito dopo, “il mercato di riferimento deve essere individuato a un livello di granularità tale da evitare gruppi di investitori le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi sono incompatibili rispetto al prodotto”.
Orientamenti per i distributori
Per quanto riguarda le tempistiche e il rapporto di valutazione del mercato di riferimento del distributore, il documento chiarisce che “l’individuazione del mercato di riferimento reale dovrebbe essere effettuata a monte, quando le politiche commerciali e le strategie di distribuzione dell’impresa sono definite ex ante dall’organo di gestione (vale a dire prima dell’avvio dell’attività quotidiana)”.
In generale, laddove, sulla base di tutte le informazioni e i dati a disposizione del distributore, quest’ultimo “giudichi che un determinato prodotto non sarà mai compatibile rispetto alle esigenze e alle caratteristiche dei propri clienti esistenti o potenziali, dovrebbe evitare di inserirlo nella propria gamma di prodotti”.
Per i distributori vale lo stesso elenco di categorie utilizzato dai produttori per l’individuazione del mercato di riferimento, sebbene “i distributori dovrebbero definire il mercato di riferimento a un livello più concreto e dovrebbero tenere in considerazione la tipologia di clienti a cui forniscono servizi di investimento, la natura dei prodotti di investimento e la tipologia di servizi di investimento da essi fornita”.
Rispetto alla strategie di distribuzione, il documento chiarisce che “pur tenendo in debita considerazione la strategia di distribuzione del produttore suggerita, il distributore potrebbe decidere di seguire un’impostazione più prudente prestando servizi di investimento che offrano un livello di tutela maggiore agli investitori, come ad esempio la consulenza in materia di investimenti”.
Viene poi ricordata la necessità da parte di produttori e distributori di riesaminare periodicamente i prodotti per verificare che essi restino coerenti “con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento identificato e che la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata”.
Orientamenti sulle questioni applicabili ai produttori e ai distributori
Il documento sottolinea l’importanza della valutazione di incompatibilità del prodotto rispetto a determinati clienti di riferimento (mercato di riferimento negativo) sottolineando che la vendita di prodotti agli investitori appartenenti a questo tipo di mercato dovrebbe avvenire raramente e dovrebbe essere accompagnata da giustificazioni significative. Inoltre, dovrebbe essere sostenuta da “maggiori prove rispetto a quanto avverrebbe nel caso di una giustificazione per le vendite al di fuori del mercato di riferimento positivo”.