ESMA pubblica le linee guida finali sui requisiti di idoneità di MiFID II

Niccolò Caranti, Flick, Creative Commons
Niccolò Caranti, Flick, Creative Commons

L'autorità europea degli sytrumenti finanziari e dei mercati (ESMA) compie un ulteriore passo verso un'applicazione coerente e armonizzata dei requisiti nel campo dell'idoneità, uno dei requisiti più importanti per la protezione degli investitori nel quadro MiFID. Si applica alla fornitura di qualsiasi tipo di consulenza in materia di investimenti, indipendente o meno, e alla gestione del portafoglio. Le società di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio devono, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della MiFID II e degli articoli 54 e 55 del regolamento delegato MiFID II, fornire adeguate raccomandazioni personali ai propri clienti o devono prendere adeguate decisioni di investimento per conto loro.

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