I tre chiarimenti di ESMA su MiFID II

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Foto concessa (ESMA)

Servizio aggiuntivo (o di livello superiore). Prestazione al relativo cliente. Proporzionalità rispetto al livello degli incentivi ricevuti. L'autorità europea dei mercati fornisce alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione del requisito dell’innalzamento della qualità del servizio. L’ESMA, si concentra sui seguenti tre elementi, i quali dovranno applicarsi unitamente agli altri individuati all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva delegata MiFID II.

I chiarimenti dell'authority

  • Servizi aggiuntivi o di livello superiore. Secondo quanto richiesto, questo punto indica come le iniziative migliorative debbano andare oltre gli aspetti legati all’organizzazione dell’impresa, dei servizi che è tenuta a prestare ai sensi della legge o di quelli essenziali per il suo funzionamento. Nello specifico per "aggiuntivi" Esma Intende tutta una serie di servizi quali la fornitura di materiale o di servizi educativi mirati ad aumentare la conoscenza finanziaria del cliente, come l'accesso gratuito a corsi di formazione, seminari o conferenze. Appartengono invece al gruppo di "livello superiore" i servizi come la fornitura di documenti come prospetti o KID, la gestione dei reclami o l’esistenza di call center o siti web disponibili al pubblico. Con riferimento ai servizi debitamente ritenuti “aggiuntivi” o di “livello superiore”, ESMA rileva la circostanza che i clienti dovrebbero normalmente pagare per riceverli.
  • Prestazione al relativo cliente. L'offerta di un servizio che sia solo in astratto migliorativo della qualità, in quanto rivolto genericamente a tutti i clienti e non portato a effettiva conoscenza del “relativo cliente”, secondo Esma non funziona. Il requisito contenuto nella direttiva delegata MiFID II infatti passa dalla concreta destinazione dello stesso al cliente. ll concetto di “relativo cliente” è allargabile a più individui solo quando questi costituiscano un “segmento rilevante di clienti”, a condizione cioè che questo segmento sia numericamente consistente e “sufficientemente omogeneo”.
  • Proporzionalità rispetto al livello degli incentivi ricevuti. I servizi che possono essere considerati “aggiuntivi” o “di livello superiore” e che vengono forniti al cliente interessato devono essere considerati migliorativi della qualità qualora il valore aggiunto degli stessi sia proporzionale al livello degli incentivi ricevuti dall’impresa e non all’ammontare dell’investimento effettuato dal cliente, spiegano da ESMA.

La vigilanza di Assogestioni

Per Assogestioni i chiarimenti forniti dall'autorità europea dei mercati sono "coerenti con il dettato normativo e finalizzati a preservare il mercato europeo da prassi non corrette, come sarebbero quelle volte a giustificare gli incentivi con prestazioni che all’evidenza non arrecherebbero un effettivo valore aggiunto al cliente". Proprio per questo l'associazione sta organizzando dei gruppi di lavoro mirati a verificare "la coerenza e la completezza delle politiche interne delle associate in materia di incentivi nonché ad aggiornare le linee guida in tema di incentivi, eventualmente anche in coordinamento con altre associazioni dei distributori".