Dopo circa dieci anni di attesa e di proroghe, passato attraverso complicate procedure legate alle definizioni e osteggiato dalle banche e dalle reti di promozione finanziaria, finalmente l’Albo unico dei consulenti finanziari ha ricevuto il nulla osta. La questione si è risolta come diretta conseguenza della approvazione della legge di Stabilità 2016. L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con 162 voti favorevoli e 125 contrari il disegno di legge di stabilità 2016. Nella nuova entità saranno trasferite le funzioni di vigilanza di primo livello, attualmente in capo alla Consob. Quest’ultima però mantiene la vigilanza di secondo livello sull’organismo stesso. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF).
L’Albo unico dei consulenti finanziari è legge

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