La proposta di modernizzare le attuali norme si prodiga per incoraggiare risparmi in attività a lungo termine.
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Rafforzare la capacità dei fondi pensione aziendali di investire in attività finanziarie con un profilo economico a lungo termine. Eliminare gli ostacoli ai servizi transfrontalieri. Garantire la protezione dei beneficiari dai rischi. Questi sono i tre obiettivi principali della proposta della Commissione Europea, pubblicata lo scorso giovedi 27 marzo, di modifica della vigente Direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione dei fondi pensione aziendali o professionali (nota anche come Direttiva IORP, Institutions for Occupational Retirement Provision, nel suo acronimo in inglese).
Quella che potrebbe essere la Direttiva IORP II fa parte di un ambizioso piano lanciato giovedi dalla Commissione per "soddisfare le esigenze di finanziamento a lungo termine dell'economia europea". Piano che comprende una serie di misure destinate alcune, a spingere le banche nazionali del lavoro come entità che forniscono finanziamenti per lo sviluppo; altre per facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e al mercato dei capitali, ad esempio, con la creazione di un mercato secondario liquido per le obbligazioni societarie. Sono comprese anche proposte destinate ad attrarre finanziamenti per le infrastrutture e, finalmente, si prevedono nuove strade per riformare il sistema di corporate governance. Il tutto all’interno del quadro della strategia Europa 2020.
Per quanto riguarda la proposta della direttiva IORP, Michel Barnier, Ccommissario per il Mercato interno e i servizi, ha detto giovedi che "tutte le società europee si trovano ad affrontare una duplice sfida per pagare le pensioni nel contesto di invecchiamento della popolazione, e per fare investimenti a lungo termine allo scopo di generare crescita. I fondi pensionistici aziendali o professionali sono doppiamente coinvolti nella questione: dispongono di oltre 2 500 miliardi di euro di attivi da gestire con prospettive a lungo termine, mentre 75 milioni di europei dipendono in gran parte da loro per la propria pensione. La proposta legislativa che presentiamo migliorerà la governance e la trasparenza di tali fondi in Europa, migliorando la stabilità finanziaria e promuovendo l'attività transfrontaliera per sviluppare ulteriormente i fondi pensionistici aziendali e professionali come investitori essenziali nel lungo periodo".
Oltre ad aumentare gli investimenti in attività a lungo termine, significherebbe anche, secondo la Commissione, indirizzare l'investimento di questi prodotti di risparmio in infrastrutture, o per esempio, in prestiti non qualificati. La riforma della Direttiva mette l’accento sulla protezione dei beneficiari. Questo si traduce nell'obbligo di utilizzare un depositario per ridurre i rischi operativi, nell'attivazione di un processo di autovalutazione del sistema di gestione dei rischi, in nuove norme in materia di politica retributiva finalizzata ad evitare conflitti di interesse, e nell'esecuzione di prove di stress. Per la Commissione, le questioni di governance e tutela dei partecipanti e dei beneficiari richiede particolare attenzione, non solo a causa della crisi, ma anche per la riduzione dei piani di "beneficio definito" con rispetto ai fondi pensione con "contribuzione definita", in cui il rischio è a carico del partecipante senza garanzia di pay-out.
La proposta propone anche modifiche alle informazioni ricevute dai beneficiari e prevede la creazione di un documento standard in tutta l’ UE - Benefit Pension Statement- che consente al partecipante di prendere decisioni attraverso un questionario in cui dovrebbe rispondere a domande come: quanto ho bisogno di risparmiare per mantenere il mio tenore di vita dopo il pensionamento? Qual è il mio focus di investimento?
Per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera delle pensioni, la proposta ha l’obiettivo che i partecipanti e i beneficiari possono sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico. In particolare, si chiarisce sia la procedura con la quale un fondo offre servizi in un altro Stato, sia le funzioni il paese di accoglienza e di origine devono svolgere. Implementa inoltre un metodo di trasferimento dei sistemi pensionistici tra fondi pensione aziendali di due Stati membri.