L'ente europeo ha aggiunto tre domande e risposte al Prospectus Regulation che toccano degli aspetti sull'inclusione dei rating di credito.
Il regolatore europeo ha aggiornato la sezione Q&A del regolamento del prospetto. L'aggiornamento del regolamento sul prospetto è disponibile qui. Il nuovo Q&A proposto dall'ESMA fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:
- L'applicazione dell'articolo 4 (paragrafo 1) del regolamento CRA (agenzie di rating del credito) alla comunicazione dei rating del credito nei prospetti.
- Come determinare lo Stato membro d'origine nel contesto delle ricevute di deposito globali per azioni.
- La pubblicazione di supplementi ai prospetti quando un emittente non azionario pubblichi nuove informazioni finanziarie annuali verificate.
Alla domanda "L'articolo 4 (paragrafo 1) del Regolamento CRA si applica a qualunque rating creditizio menzionato in un prospetto?", l'ESMA risponde di Sì. Dall'autorità spiegano che secondo questo articolo, ogni volta che un rating del credito è incluso in un prospetto, devono essere fornite informazioni chiare e prominenti per indicare se il rating del credito è emesso o meno da un'agenzia di rating del credito stabilita nell'Unione europea e registrata secondo il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Questo indipendentemente dal fatto che il rating sia incluso in conformità con la Commissione Delegata Regolamento 2019/98028.
D'altra parte, l'ESMA ha chiarito come viene determinato lo Stato membro d'origine in relazione alle ricevute di deposito globali (GDR). Queste sono generalmente emesse da un trust o da un depositario, spiegano. Il trust o il custode non sarà probabilmente l'emittente delle azioni sottostanti o un'entità appartenente al gruppo dell'emittente delle azioni sottostanti. In quanto tali, i GDR non si qualificheranno come titoli azionari. Questo è definito nell'Articolo 2 (b) del PR, ma bensì come titoli non azionari secondo l'Articolo 2 (c) del PR. Di conseguenza, il trust o il custode dovrebbe utilizzare l'Articolo 2 (m) per determinare il suo Stato membro di domicilio.
Infine, l'ESMA precisa che la pubblicazione di nuovi bilanci annuali sottoposti a revisione durante il periodo di validità di un prospetto di base o di un prospetto non azionario non fa scattare automaticamente l'obbligo di produrre un supplemento. Secondo la sua interpretazione, quando nuovi bilanci annuali sottoposti a revisione sono pubblicati durante il periodo di validità di un prospetto di base o di un prospetto non azionario, contrariamente alle situazioni specificate all'articolo 18 (1) (a) del Regolamento Delegato della Commissione 2019/979, non c'è un innesco automatico per pubblicare un supplemento in tale scenario. Fatti salvi i poteri dell'autorità competente del paese d'origine, l'emittente dovrebbe effettuare la propria valutazione della rilevanza ai sensi dell'articolo 23 (1) della PR per determinare se sia necessario o meno un supplemento.