Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno approvato lo scorso 16 febbraio una direttiva che la normativa per adattarla al nuovo contesto della pandemia.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno approvato lo scorso 16 febbraio una direttiva nota come ‘Quick Fix’, che modifica alcuni aspetti della MiFID 2 per adattarli al nuovo contesto dettato della pandemia. In particolare, l'obiettivo di questo ‘aggiustamento rapido’ è quello di ridurre la complessità normativa e i costi di conformità per le imprese di servizi di investimento senza alcun rischio per il mantenimento dell'obiettivo fondamentale della MiFID 2: la protezione degli investitori.
La direttiva approvata dall'UE è in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU). Sarà valida dal giorno seguente alla pubblicazione nella GU e si prevede che sarà recepita dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri nell'arco dei prossimi 9 mesi, per essere poi applicata a partire dal 12esimo mese dalla sua entrata in vigore.
COSA CAMBIA
La società di consulenza FinReg 360 ha preparato una sintesi che evidenzia le principali modifiche di questa nuova direttiva. Eccole qui di seguito:
Esenzioni dai requisiti di governance di prodotto: ne vengono aggiunte altre due: quando il servizio d'investimento si riferisce a obbligazioni senza derivati impliciti diversi da una clausola di clawback, e quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente tra controparti idonee.
Fornitura preventiva di informazioni su costi e oneri: queste informazioni possono essere consegnate (senza ritardi) dopo la conclusione della transazione, quando per la distribuzione di strumenti finanziari si utilizza un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna anticipata.
Invio delle informazioni richieste in formato elettronico: devono essere consegnate in questo formato, salvo quando il cliente o il potenziale cliente sia retail e richieda di riceverle su carta. In tal caso verranno fornite gratuitamente in questo formato.
Obblighi di unbudling (separazione dei costi di analisi e di esecuzione): non sarà necessario rispettarli quando, tra gli altri requisiti, l'analisi si riferisce a emittenti la cui capitalizzazione di mercato nei trentasei mesi antecedenti non abbia superato il miliardo di euro.
Analisi costi-benefici: nei casi di raccomandazioni simultanee di vendita e acquisto di investimenti, si aggiunge l'obbligo di comunicare al cliente se i benefici del cambiamento superano o meno i costi che tale cambiamento comporta.
Pubblicazione di dati sulla qualità dell'esecuzione delle negoziazioni e sulla sede di esecuzione degli ordini: le sedi di esecuzione e le imprese di servizi di investimento sono esentate da questi obblighi per due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Durante questo periodo, la Commissione esaminerà a fondo questi obblighi per valutarne l'adeguatezza.
Obblighi di segnalazione quando il cliente a cui vengono forniti servizi di investimento è un professionista o una controparte qualificata: questi obblighi vengono declassati, e altri vengono eliminati, quando il cliente è considerato un professionista o una controparte qualificata.
Esenzioni dall'autorizzazione come impresa di investimento: questa esenzione si riferisce a persone che trattano professionalmente derivati su materie prime o diritti di emissione o derivati su questi, quando la loro attività di trading è accessoria alla loro attività principale. L'ESMA dovrebbe anche sviluppare delle regole per fissare limiti di posizione su certi derivati.