La MiFID ha limitato notevolmente la facoltà delle aziende di ricevere o pagare incentivi con l’obiettivo di rendere il servizio più equo possibile. Ci sono però delle condizioni in cui le retrocessioni sono ancora ammissibili, ma queste devono essere adeguatamente specificate. In questi casi deve migliorare la qualità del servizio prestato. “Già la Direttiva di secondo livello della MiFID I (n. 2006/73/CE) dettava precise indicazioni al riguardo e già in tale sede l’accrescimento della qualità del servizio costituiva una delle condizioni necessarie per l’ammissibilità degli incentivi”, ricorda l’avvocato Grippo. Secondo la direttiva di secondo livello della MiFID (n. 2017/593 UE) gli incentivi sono giustificati: se la prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente è proporzionale al livello di incentivi ricevuti, se non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato e se giustificate dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato.
MiFID II e il destino delle retrocessioni

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