I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge.
Banca d’Italia, nell’ambito dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, ha condotto approfondimenti e verifiche in merito all’esercizio da parte delle banche e degli intermediari finanziari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere (c.d. 'jus variandi').
All’esito di tale attività, l’Autorità di Vigilanza ha pubblicato una nota di chiarimento, datata 13 ottobre 2014, al fine di richiamare l’attenzione della clientela sulle prerogative e sui diritti a essa riconosciuti in caso di esercizio dello jus variandi. In particolare, l’Autorità di Vigilanza rammenta che: la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali; il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso; le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto'; le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (c.d. giustificato motivo); nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui), se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d’interesse; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti.
La nota si chiude ricordando che le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci; entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”; nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario.