L'investimento non dà il rendimento promesso? La colpa non è del promotore

Emilio_Quintana
foto: autor Emilio Quintana, Flickr, creative commons

Gli investitori, se da un lato, ignorano sistematicamente le avvertenze, riportate in qualsiasi prospetto di investimento , come “i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”, dall'altro, invece, sono molto propensi a credere alle promesse di rendimenti. Ma se queste non si compiono, con chi prendersela? Secondo una recente sentenza, la colpa non è del promotore finanziario.  Nell’azione proposta da parte degli investitori in merito a presunti illeciti o inadempienze imputate all’intermediario finanziario ed al promotore dello stesso, in relazione ad investimenti su strumenti finanziari, un elemento rilevante l’assume la prova del danno. Senza dimostrazione del danno, infatti, è infatti inutile lamentarsi per tre gradi di giudizio, assumendo l’esistenza di inadempimenti o responsabilità extracontrattuali: d’altro canto, il danno rappresenta il presupposto del risarcimento.

Come spiega l'avvocato Paolo Francesco Bruno dello Studio Legale La Scala, la questione è trattata in una recente decisione della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, 13-6-2018, n. 15434), laddove il ricorso degli investitori trae origine in seguito ad un doppio grado di giudizio sfavorevole per gli stessi, nel corso dei quali il Tribunale e la Corte d’Appello avevano escluso l’esistenza di un danno. "I motivi di ricorso, in parte dichiarati inammissibili, vertevano proprio sulla dedotta esistenza di danni non valutati correttamente da parte dei giudici di merito, tra cui il presunto mancato rendimento prospettato dal promotore".

Sul punto, la Corte di legittimità – confermando i precedenti di merito – sottolinea l’inesistenza di tale voce di danno a titolo di lucro cessante, in quanto “la Corte di appello ha correttamente rilevato che se gli investimenti non avevano fruttato la somma indicata dal promotore, ciò significava che essi non potessero dar vita a tali profitti; la stessa Corte ha precisato che l’indicata voce di danno andava piuttosto individuata nel rendimento di titoli alternativi e a basso rischio, come i titoli di Stato: prodotti finanziari, questi, che i ricorrenti non avevano provato di aver avuto intenzione di acquistare”.

Ed allora, in mancanza di prove di investimento alternative, remunerative, risulta inutile contestare il mancato rendimento dei capitali così come anche prospettati da parte del promotore finanziario, tenuto conto del fatto che la promessa non rappresenta obbligo: “il ricorso non coglie la ratio decidendi della pronuncia, che nella sostanza esclude possa qualificarsi 'danno' l’utile che si speri di ritrarre dai prodotti finanziari acquistati, ancorché esso sia indicato dal promotore di cui si avvalga l’intermediario: sul punto la sentenza (che evidentemente ritiene determinante, sul piano risarcitorio, il valore reale del prodotto finanziario, piuttosto che l’ipotetico rendimento di esso, per come prospettato al cliente) non risulta efficacemente censurata”.