Commento a cura di Attilio Veneziano, founder, Veneziano & Partners. (Tratto dalla rivista numero 26 Funds People).
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Commento a cura di Attilio Veneziano, founder, Veneziano & Partners. Tratto dalla rivista numero 26 Funds People.
La regolamentazione per la commercializzazione transfrontaliera in Europa dei fondi europei di investimento a lungo termine (ELTIF) rappresenta, in maniera molto eloquente, un esempio della natura ibrida di tali strumenti di investimento. Infatti, in primo luogo gli ELTIF sono dei fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti da un gestore europeo autorizzato ai sensi della direttiva AIFM. Quest’ultima di per sé già riconosce la permissività dell’offerta alla clientela retail di determinate tipologie di FIA. Tuttavia, il relativo giudizio viene affidato in principio alle regole e alla valutazione delle autorità di ciascun Stato membro, con imposizione di requisiti più stringenti a livello nazionale e di processi più onerosi per l’ottenimento del passaporto per la commercializzazione verso la clientela retail, ove questo sia previsto.
Mescolando elementi propri delle direttive AIFM e UCITS, la regolamentazione degli ELTIF è tesa alla creazione di maggiore omogeneità in Europa per l’offerta di opportunità di investimento di lungo periodo sia ad investitori istituzionali che retail e all’introduzione di un concetto innovativo di passaporto per l’offerta alla clientela retail nel contesto della direttiva AIFM.
Il corpo di un FIA
L’esigenza di regolamentare a livello europeo gli investimenti di lungo termine deriva dai vantaggi che l'omogeneizzazione di tale contesto legislativo comporta a tutti i livelli. Infatti, un approccio disarticolato e frammentato a livello locale porta con sé il rischio dell’imposizione di requisiti divergenti nei vari Stati membri europei sia in tema di composizione e diversificazione del portafoglio di investimenti che di asset sottostanti eligibili.
La mancanza di un quadro regolamentare omogeneo ha fino ad ora ostacolato l’offerta transfrontaliera in Europa di opportunità di investimento di lungo termine. Per gli investitori è infatti fondamentale poter comparare possibilità di investimento di lungo termine diverse e ricevere una garanzia di protezione uniforme a livello europeo. Inoltre, dal punto di vista della comparabilità delle opportunità di investimento offerte, gli ELTIF sono attualmente classificati come PRIIPs e, conseguentemente, dovranno produrre la relativa documentazione KID. Il quadro regolamentare principale relativo all’offerta in Europa di ELTIF autorizzati viene mutuato dalla direttiva AIFM. La regolamentazione ELTIF introduce regole specifiche in materia di offerta che vanno a supplementare la regolamentazione esistente per l’offerta di FIA in Europa ad investitori retail.
La direttiva AIFM contiene infatti norme relative alla potenziale estensione del passaporto per l’offerta di FIA non europei, anche se tale possibilità, sebbene prevista dalla direttiva, non si è ancora materializzata e forse non si concretizzerà mai. Il testo della regolamentazione in materia di ELTIF chiarisce che, nonostante il quadro di riferimento sia quello della direttiva AIFM, la portata della regolamentazione è tale da escludere gestori e FIA non europei, dato che non sono previsti meccanismi per l’estensione del passaporto per l’offerta né delle norme relative all’offerta privata. La regolamentazione dei fondi di investimento a lungo termine resta strettamente ed esclusivamente di matrice europea come anche il giudizio di eligibilità ai sensi della stessa regolamentazione, riservato esclusivamente a FIA europei di gestori anch’essi europei.
Il passaporto per il retail
Con l’avvento della direttiva AIFM, determinati Stati in Europa hanno consentito l’offerta di determinate tipologie di FIA ad investitori retail in virtù del fatto che la direttiva AIFM lo consente in via di principio. In tutti questi casi, l’ottenimento di un passaporto per l’offerta agli investitori retail è stato un processo più complicato e meno omogeneo. Infatti, negli Stati membri in Europa dove è possibile ottenere un passaporto per l’offerta di FIA ad investitori retail, tipicamente tale passaporto viene ottenuto a seguito di una doppia procedura, che richiede che venga ottenuto prima un passaporto per l’offerta ad investitori di tipo istituzionale - ai sensi e secondo le procedure previste dalla direttiva AIFM - e che, sulla scorta di tale passaporto, venga successivamente completata una seconda procedura direttamente con le autorità regolamentari del Paese in oggetto.
La regolamentazione ELTIF rappresenta un'eccezione con l’introduzione di poteri per le autorità degli Stati membri europei di gestire nella loro interezza le richieste di passaporto per l’offerta ad investitori retail senza la necessità di esperire una procedura aggiuntiva e separata direttamente con le autorità dei singoli Stati membri. Questa è una conseguenza dell'introduzione di regole omogenee a livello europeo sui fondi di investimento a lungo termine e della permissività del passaporto per l’offerta transfrontaliera in Europa verso gli investitori retail.
Direttiva Omnibus
Tra le novità introdotte dalla regolamentazione sugli ELTIF vi è quella secondo la quale investitori retail possono accedere ad opportunità d'investimento a lungo termine e, dopo avere ricevuto una consulenza d'investimento adeguata in merito alle caratteristiche limitate di rimborso dell’investimento di tali fondi, ottenere accesso ed esposizione ad opportunità d'investimento che erano prima accessibili esclusivamente ad investitori professionali. Ovviamente, la finalità principale della regolamentazione degli ELTIF va di pari passo con quella della Capital Market Union, specialmente per quel che concerne le nuove opportunità d'investimento da offrire alla clientela retail in uno a nuovi canali di raccolta per gli emittenti.
In linea con la tradizione introdotta dalla direttiva UCITS, la regolamentazione sugli ELTIF impone, come requisito per l’ottenimento del passaporto, che vengano messi a disposizione a livello locale da parte degli ELTIF dei servizi per lo svolgimento di determinate funzioni nei confronti della clientela retail nei Paesi dove gli ELTIF intendano condurre un’offerta. Tali servizi vengono offerti, nella maggior parte dei casi, da agenti locali che svolgono grosso modo funzioni simili a quelle identificate dall’articolo 92 della direttiva UCITS, la cui modifica è oggetto di una recente proposta della Commissione europea (la cd. direttiva Omnibus) per ridurre le barriere in Europa all’offerta transfrontaliera di fondi, con l’eliminazione di tale requisito.
La regolamentazione di secondo livello in tema di ELTIF ed i Regulatory Technical Standards (RTS) descrivono i servizi che tali agenti locali sono tenuti ad offrire alla clientela retail. Gli RTS specificano che tali servizi possono essere offerti sia in persona che al telefono o attraverso mezzi di comunicazione elettronica e che tali servizi devono essere resi nella lingua locale del Paese dove si svolge l’offerta degli ELTIF. Nel caso in cui lo svolgimento di tali servizi venga dato in gestione ad un ente terzo rispetto al gruppo che gestisce l’ELTIF, l’incarico deve essere dato a mezzo di contratto avvenuto per iscritto. Ovviamente, mentre la direttiva Omnibus ha proposto di chiarire, almeno con riferimento all’ecosistema UCITS, che la fornitura di tali servizi tramite un agente con presenza fisica locale non deve essere più un requisito dell’offerta, esiste un chiaro riferimento al fatto che tali servizi debbano essere offerti nella lingua locale sia nella regolamentazione di secondo livello in materia di ELTIF che nella proposta della direttiva Omnibus. Questo ci consentirebbe di dedurre che, anche in futuro, la prestazione di tali servizi debba essere svolta quanto meno da personale che parli la lingua del Paese nel quale l’offerta viene svolta.
Gli ELTIF hanno ricevuto molto interesse, specialmente nel Sud Europa. Siamo tuttavia in una fase iniziale del fenomeno ed è troppo presto per stabilire l’appetito per tali soluzioni da parte della clientela retail, soprattutto alla luce della limitata liquidità.