Decreto 166: via libera agli investimenti per i fondi pensione

Dopo ben 18 anni di servizio, la normativa sui limiti di investimento dei fondi pensione di cui al d.m.703/96 viene sostituita dal d.m.166/2014, entrato in vigore il 28 novembre scorso. Per la verità si tratterà di una sostituzione molto graduale: le vecchie norme, infatti, resteranno sino a che il singolo fondo pensione non si sia adeguato a quelle nuove, adeguamento che dovrà comunque avvenire entro il periodo transitorio di 18 mesi (dunque entro il 28 maggio 2016), trascorso il quale il d.m. 703/06 sarà effettivamente accantonato.

La  vera novità del nuovo provvedimento è la differente logica sottostante: mentre infatti il 703 si basava esclusivamente su precisi limiti quantitativi, rispettati i quali nulla poteva essere rimproverato agli amministratori del fondo pensione, la nuova normativa presta invece una maggiore attenzione alle capacità gestionali, alla struttura organizzativa preposta alla gestione e ai relativi processi decisionali. 

Questo comporta naturalmente una maggiore responsabilizzazione nel controllo e nella gestione dei rischi. Il testo del decreto 166 richiederà naturalmente molti approfondimenti.

Ambito di applicazione

Le nuove norme riguardano tutti i fondi di previdenza complementare, sia pure con qualche parziale eccezione. In particolare l’applicazione è piena per fondi negoziali e aperti. Vi è invece una parziale eccezione per i fondi preesistenti. Questi ultimi, infatti, possono continuare ad avere una gestione mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private. Analoga eccezione resta per i preesistenti in relazione alla gestione immobiliare diretta, tuttora ammissibile in base al d.m. 62/07 fino al 20% del patrimonio. 

Anche i PIP, cui si applicano le regole del settore assicurativo, sono esenti dai nuovi limiti agli investimenti, pur essendo comunque obbligatorio rispettare le altre norme in materia di principi e criteri generali di gestione, documento sulla politica degli investimenti e conflitti di interesse.

Universo investibile

Uno dei principali aspetti di novità è il generale aggiornamento delle regole rispetto al contesto normativo attuale. Il vecchio 703, risalente al 1996, era stato elaborato in un modo profondamente diverso da quello di oggi. Basti pensare che la copertura valutaria era definita in relazione all’Ecu. 

Con il nuovo provvedimento le definizioni di strumenti finanziari, OICR, fondi alternativi, derivati, sono allineate a quelle del testo unico della finanza (d.lgs. 58/98), il che comporterà notevole chiarezza interpretativa. A parte il pur necessario aggiornamento delle definizioni, il decreto 166 si fonda su un nuovo approccio alla regolazione dei fondi pensione in cui tutti gli investimenti sono tendenzialmente ammessi (sebbene alcuni limiti inseriti nel nuovo provvedimento siano più restrittivi che in passato) a patto che siano funzionali agli obiettivi degli aderenti del fondo pensione e che quest’ultimo sia in grado di gestire (o monitorare, in caso di gestione convenzionata) i tipi di investimento che intende realizzare. Questi aspetti vengono poi formalizzati nel documento sulla politica degli investimenti, che è oggetto di controllo della Covip e può essere chiesto in visione dagli aderenti del fondo stesso.

I nuovi limiti quantitativi

Per i fondi pensione vengono meno le restrizioni quantitative non più attuali. Sarà ad esempio possibile investire in Fia (fondi di investimento alternativi) aperti, come accennato si amplia la nozione di mercati regolamentati (non più limitata ai soli mercati di Europa, USA, Canada e Giappone), sono possibili investimenti in materie prime fino al 5% del portafoglio. 

L’investimento in FIA e OICR, però, può essere effettuato solo con particolari cautele, indicate dettagliatamente nel decreto. L’investimento in OICR è consentito a condizione che sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia. Inoltre occorre che la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella del fondo pensione, l’investimento in OICR non generi una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri di rischio definiti dal fondo pensione e che, naturalmente, il fondo sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR. 

Inoltre l’investimento in OICR non deve comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e indicati nella nota informativa. In ogni caso per i FIA è previsto un limite del 20% del patrimonio del fondo pensione e del 25% del valore del FIA; in caso di FIA non UE non commercializzati in Italia l’investimento è consentito solo in presenza di accordi di cooperazione tra l’Autorità competente del Paese d’origine del FIA e le Autorità italiane.

Come si è accennato, però, non tutte le restrizioni quantitative vengono meno. Oltre a quelle previste nell’art. 6 del d.lgs. 252/05, alcune, anzi, sono più restrittive che in passato. Ad esempio, la parte di portafoglio investita in titoli non quotati non può superare il 30% (in passato il limite era del 50%, sia pure limitato a titoli emessi da soggetti residenti in Paesi OCSE). 

Una forte restrizione si registra poi in materia di esposizione valutaria, da limitare al 30% non euro (in passato era 66%). Inoltre si prevede l’applicazione del limite di concentrazione del 5% per emittente anche in relazione all’investimento in un singolo FIA italiano riservato.