Gestori di fondi alternativi UK, possibili scenari post-Brexit

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L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea prevista per il 29 marzo 2019 (Brexit) potrebbe incidere significativamente sulla capacità dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) stabiliti in Gran Bretagna (GEFIA UK) di continuare ad operare negli altri Stati membri dell’Unione.

I GEFIA UK attualmente beneficiano del c.d. passaporto europeo, regime comunitario ispirato al principio di libera circolazione dei servizi, in base al quale i GEFIA autorizzati in uno stato membro dell’Unione Europea, ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) possono costituire e gestire fondi di investimento alternativi (FIA) in un altro stato membro, nonché commercializzare in altri stati membri i FIA costituiti e gestiti nel proprio stato membro di origine. In linea di principio, la Brexit dovrebbe comportare il recesso del Regno Unito dai trattati dell’Unione Europea e, quindi, la disapplicazione del regime di libera circolazione dei servizi previsto dalle norme comunitarie per i soggetti ivi stabiliti. In tale scenario, il regime regolamentare effettivamente applicabile ai GEFIA UK dopo la Brexit dipenderà sostanzialmente dall’esito dei negoziati tra il Regno Unito e l’Unione Europea, tuttora in corso.

Da una parte è possibile che, in assenza di diversi accordi con l’Unione Europea, la Brexit possa comportare per il Regno Unito la totale perdita dei diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione (“hard Brexit”). Ciò dovrebbe implicare la perdita, per i GEFIA UK, dei diritti derivanti dal passaporto europeo per la gestione e commercializzazione di FIA nell’Unione. D’altra parte, è possibile che, in sede di negoziati con l’Unione, il Regno Unito possa concordare il mantenimento di alcuni diritti previsti dai trattati comunitari anche dopo la Brexit (“soft Brexit”). In particolare, è possibile che i trattati conclusi tra il Regno Unito e l’Unione Europea all’esito dei negoziati per la Brexit possano riconoscere ai GEFIA UK un regime equivalente al passaporto europeo, eventualmente su base transitoria e/o limitatamente ai gestori già autorizzati e passaportati nell’Unione prima della Brexit.

In assenza di accordi tra il Regno Unito e l’Unione Europea, trattati bilaterali tra il Regno Unito e i singoli Stati membri dell’Unione potrebbero disciplinare la prestazione dei servizi in ciascuno Stato, dando vita ad una pluralità di regimi regolamentari per la prestazione di servizi su base transnazionale da parte dei GEFIA UK.

Questione normativa

In ogni caso, è possibile che il Regno Unito, in sede di restatement della propria normativa nazionale in materia di servizi finanziari, confermi la disciplina domestica di derivazione comunitaria attualmente vigente. In tal caso, le procedure di autorizzazione dei GEFIA UK, in qualità di gestori non-UE, previste dai regimi nazionali post Brexit, potrebbero essere facilitate dall’equivalenza della normativa del Regno Unito rispetto a quella locale.

La questione maggiormente rilevante rimane la sorte dei FIA gestiti dai GEFIA UK in altri Paesi dell’Unione, nonché dei mandati di gestione di portafogli di investimento per conto di enti finanziari (es. imprese di assicurazione, fondi pensione, etc.). Tale operatività potrebbe essere compromessa post Brexit e, in assenza di un regime regolamentare transitorio, i GEFIA UK sprovvisti di autorizzazione potrebbero da subito non essere più in grado di prestare i servizi di asset management su base transfrontaliera.

In tale ottica è verosimile che i GEFIA UK possano ambire a rilocarsi il prima possibile in uno Stato dell’Europa continentale (ad esempio Lussemburgo) ivi costituendo una società regolamentata che beneficerebbe del passaporto europeo sopra menzionato, con eventuali deleghe di gestione in favore della sede di Londra, nella misura consentita dalla normativa locale.