L’SFDR per comprendere cosa sia ESG, e poi?

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David Cheng, Candriam, immagine ceduta.

Contributo a cura di David Czupryna, Head of ESG Client Portfolio Management, CANDRIAM. Contenuto sponsorizzato.

L’entrata in vigore della Sustainable finance disclosure regulation (SFDR) europea ha introdotto i requisiti informativi in termini di comunicazione e trasparenza degli investimenti sostenibili. Tutto questo sarà davvero in grado di evitare la confusione generata tra gli investitori dalle innumerevoli definizioni utilizzate per i prodotti sostenibili?

La portata dell'SFDR è estremamente ampia. È bene sottolineare che questo regolamento non si applica solo agli investitori, ai mercati o ai consulenti finanziari che offrono prodotti di investimento sostenibili, ma a tutti, anche a quelli che non hanno un orientamento ESG o sensibilità alla sostenibilità. L'SFDR, infatti, non è "solo" un regolamento per i prodotti d'investimento sostenibili poiché mira a far sì che ogni società comunichi sul proprio sito web le sue decisioni strategiche e di policy, comprese le informazioni specifiche relative alla sostenibilità. Gli attori dei mercati finanziari che offrono prodotti d'investimento sostenibili sono soggetti a ulteriori obblighi informativi specifici per tali prodotti.

Due tipologie di prodotto sostenibile

Per quanto riguarda l’informativa che si riferisce a livello del singolo prodotto, la SFDR distingue due tipi di strumenti finanziari. Qualsiasi prodotto che non rientra in una di queste due categorie non può essere classificato come "sostenibile", anche se gli enti comunicano la modalità con cui integrano i rischi di sostenibilità e i PAI nelle decisioni di gestione degli investimenti.

Prodotti che promuovono caratteristiche di sostenibilità (Articolo 8). Questi prodotti integrano esplicitamente considerazioni ambientali e/o sociali nella loro gestione, al di là della semplice integrazione dei rischi di sostenibilità, tuttavia senza uno specifico obiettivo di investimento sostenibile. L'articolo 8 richiede ai promotori di tali prodotti di spiegare in dettaglio, sia attraverso la documentazione precontrattuale che mediante rapporti periodici, come integrano concretamente queste caratteristiche di sostenibilità.

Prodotti con un obiettivo d'investimento sostenibile (Articolo 9). ”Obbligo di risultato”. Mentre i prodotti rientranti nell'Articolo 8 possono essere interpretati come prodotti che integrano considerazioni relative alla sostenibilità come “obbligo di mezzo”, i prodotti che rientrano nell'Articolo 9 si differenziano per la definizione di un esplicito obiettivo sostenibile, cioè il risultato. Il regolamento fornisce alcuni esempi di obiettivi di investimento sostenibile, come preservare la biodiversità, ridurre le disuguaglianze o affrontare il cambiamento climatico. Per i prodotti finanziari che secondo il loro produttore o promotore rientrano nell'Articolo 9, quest'ultimo deve spiegare qual è il loro obiettivo sostenibile, come intende raggiungerlo e come lo misura attraverso metriche legate alla sostenibilità.

È responsabilità dell'ente che produce e/o fornisce consulenza sul prodotto finanziario definire la sua classificazione. Dato che l'SFDR riguarda l'informativa, non la prescrizione, l'intenzione è che gli attori dei mercati finanziari e i consulenti confrontino le caratteristiche di sostenibilità dei loro vari prodotti con le categorie definite nel regolamento e comunichino la loro classificazione sulla base di tale mappatura.

L’impatto sugli investimenti sostenibili

Il numero di prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità subirà un'impennata in Europa. Secondo il Financial Times, già nel 2020, più di 250 fondi sono stati trasformati in prodotti sostenibili. La prossima revisione della direttiva MiFID potrebbe accelerare questa tendenza introducendo una cosiddetta "preferenza per la sostenibilità", che obbliga i consulenti a chiedere specificamente ai loro clienti se desiderano prendere in considerazione la sostenibilità. A un cliente che esprime una preferenza per i prodotti sostenibili potrebbero quindi essere offerti solo prodotti rientranti nell'Articolo 8 o nell'Articolo 9.

Probabilmente ci vorrà del tempo per assimilare il regolamento e capire in dettaglio quali tipi di prodotti finanziari e quali caratteristiche peculiari permetteranno di distinguere un prodotto rientrante nell'Articolo 9 da uno classificato come Articolo 8. Se la società che promuove il prodotto decide che quest'ultimo non rientra in nessuno degli articoli precedentemente menzionati, non potrà promuovere alcuna caratteristica ESG, quindi non potrà effettuare alcuna "dichiarazione" di sostenibilità. Aggravando ulteriormente la complessità della situazione, le autorità di supervisione degli Stati membri dell'UE potrebbero aggiungere ulteriori specifiche ai regolamenti quadro in merito alla finanza sostenibile europea. L'implementazione del regolamento sulla Tassonomia che richiede ulteriori informative da parte degli attori finanziari contribuirà inoltre a migliorare la trasparenza sulle caratteristiche ambientali specifiche.