L’operatività in strumenti derivati non onera la banca ad una informativa specifica per ogni singolo ordine di investimento, considerata la struttura delle operazioni di investimento e il tipo di investimento. La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 24-2-2016, n. 3624), confermando la sentenza della Corte d’Appello di Torino (n. 962 del 1-7-2009) ha rigettato il ricorso proposto dagli investitori, i quali lamentavano la violazione degli doveri di informativi collegati alla sottoscrizione di contratti derivati. La Corte di Legittimità, affrontando i vari motivi di impugnazione proposti, delinea chiaramente quale sia l’onere di informativa dovuto dall’intermediario finanziario al cliente nel caso di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari derivati, sottolineando “come, atteso lo strumento prettamente speculativo, scolora ai fini informativi del rischio il rilievo del cd. sottostante (titolo, indice, ecc.) di riferimento dell’operazione di investimento in strumenti finanziari derivati
Quali obblighi informativi per le operazioni su strumenti finanziari derivati?

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