Regolamento intermediari novità e interrogativi

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Con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 la Consob ha emanato il (nuovo) Regolamento Intermediari, passaggio rilevante nell’implementazione della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) nell’ordinamento italiano. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 20 febbraio 2018 e, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate, sostituisce integralmente il precedente testo normativo.

Tra le principali innovazioni rispetto al regime previgente, oltre al recepimento delle norme di comportamento e degli specifici obblighi introdotti dalla Direttiva MiFID II e dalla relativa normativa attuativa (tra gli altri, i nuovi obblighi in materia di product governance, di conoscenza e competenza del personale e le modifiche alla normativa sugli inducement), si rileva un ampliamento delle materie ivi disciplinate. Infatti, in ragione del riassetto di competenze tra la Consob e la Banca d’Italia (quale delineato dal nuovo art. 6 del D. Lgs. n. 58/1998), le materie soggette alla potestà regolamentare congiunta delle due Autorità e, pertanto, disciplinate nel cosiddetto Regolamento Congiunto, sono state ripartite e singolarmente attribuite ad ognuna di esse.  Ciò ha comportato l’introduzione nel nuovo Regolamento Intermediari di ambiti tematici in precedenza trattati nel Regolamento Congiunto, quali:

 

(i) la disciplina degli obblighi degli intermediari in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni;

 

(ii) la disciplina degli obblighi organizzativi e procedurali dei gestori collettivi, anche rispetto alla prestazione di servizi di investimento.

Il recepimento della normativa MiFID II in Italia non può dirsi tuttavia ancora completato. Allo stato mancano, infatti, alcuni interventi di Banca d’Italia rispetto agli ambiti di propria competenza quali, a titolo esemplificativo, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di banche di Paesi terzi allo svolgimento dei servizi o attività di investimento, talune tematiche allo stato ancora disciplinate nel Regolamento Congiunto (quali, ad esempio, l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti) nonché eventuali interventi alla disciplina del deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela nella prestazione dei servizi di investimento attualmente contenuta in un Regolamento del 2007. Nelle more dell’emanazione delle nuove disposizioni resta transitoriamente in vigore il Regolamento Congiunto, quanto alle previsioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggi trasposte nel nuovo Regolamento Intermediari. 

Anche a livello europeo sono attesi ulteriori sviluppi e, segnatamente, l’emanazione della normativa di 'livello 3', recante gli orientamenti interpretativi in ordine all’applicazione e implementazione della disciplina attuativa di MiFID II. Come anche indicato dalla Consob nel documento recante gli esiti della consultazione pubblica relativa al Regolamento Intermediari, tali previsioni potranno fornire indicazioni di maggior dettaglio in merito alla normativa MiFID II. Peraltro, medesimo documento, l’Autorità di Vigilanza italiana si è a sua volta resa disponibile a fornire in futuro i propri indirizzi interpretativi rispetto agli ulteriori profili che dovessero richiedere chiarimenti, soprattutto in relazione alle peculiarità del regime normativo nazionale. Inoltre, la Consob si è resa disponibile a procedere al coordinamento con precedenti comunicazioni interpretative dalla medesima rese in passato rispetto a profili impattati dal nuovo regime normativo.

Tali interventi sono tanto più auspicabili ove si consideri che l’emanazione della normativa regolamentare – e, in tale ambito, degli esiti della consultazione pubblica con i riscontri della Consob alle richieste del mercato – non ha del tutto risolto gli interrogativi dell’industria rispetto ad alcuni profili interpretativi. Tra i temi ancora dubbi, a mero titolo esemplificativo, vi sono: 

(i) il livello di disclosure sui costi e oneri e in materia di inducement nell’ambito della gestione di portafogli;

(ii) la concreta possibilità che nella distribuzione del servizio di gestione di portafogli possa essere 'superato' il quality enhancement test e possa, quindi essere riconosciuto un inducement al distributore; 

(iii) le concrete modalità di applicazione della product governance alla gestione di portafogli (assimilata a tali fini ad un servizio distributivo).