UCITS V, coinvolgere il cliente è fondamentale

Sia la direttiva AIFM che la UCITS V sono state pensate dal regolatore europeo per la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la  regolamentazione in materia di autorizzazione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e di funzionamento degli UCITS europei, con lo scopo di incrementare la tutela degli investitori, aumentare la trasparenza e limitare i rischi sistemici. La principale differenza tra le due direttive è che la prima si occupa dei gestori e l’altra dei fondi a marchio UCITS.

Nonostante l'Italia non abbia rispettato i tempi previsti dall'UE per il recepimento della direttiva AIFM, bisogna riconoscere che il nostro Paese disponeva già di rigorose norme disciplinari in materia di gestione e commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA). Pertanto, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi europei, per molti GEFIA italiani è stato sufficiente adeguare quanto già in essere rispetto ai nuovi requisiti previsti dalla direttiva in tema di organizzazione, formalizzazione di alcune procedure o policy, nonché di reporting, e senza la necessità di richiedere un autorizzazione ad hoc. 

La UCITS V, che dovrà essere applicata entro il 18 Marzo 2016, di fatto ha lo scopo di allineare il regime UCITS alle disposizioni AIFMD. 

Un aspetto importante, strettamente legato al recepimento della AIFMD in Italia, riguarda le misure adottate da Banca d’Italia e da Consob per allineare le regole applicabili ai gestori o distributori di fondi alternativi e di fondi armonizzati. Con questa decisione di fatto i regolatori hanno anticipato per alcuni aspetti l'implementazione della direttiva UCITS V, rendendo più omogenee possibile le disposizioni applicabili ai gestori di fondi alternativi e di fondi armonizzati. Si può pertanto affermare che le SGR italiane già conformi alla direttiva AIFM, avranno meno difficoltà ad adeguarsi alle nuove regole della UCITS V rispetto alle SGR estere.

I principali aspetti regolati dalla nuova direttiva riguardano la politica retributiva, la previsione di un nuovo regime di sanzioni e, così come già fatto dalla AIFMD, i maggiori controlli e oneri in capo al depositario. Con riferimento a quest’ultimo, la UCITS V prevede un rafforzamento delle responsabilità e delle regole aggiuntive da rispettare.  

Oltre a quanto già introdotto dalla direttiva AIFM in termini di obbligo di restituzione in caso di perdita degli strumenti finanziari oggetto di custodia e di nuovi obblighi e/o attività (in particolare due-diligence, record keeping, look through e cash monitoring) il depositario dovrà controllare l’intera catena del deposito. 

In tema di safekeeping degli assets, viene eliminata qualsiasi esclusione di responsabilità del depositario in caso di perdita degli assets (anche in caso di delega). In Italia questa esclusione era già stata prevista quanto meno  per gli schemi collettivi.

Sono inoltre previsti controlli più severi sulla liquidità e sulla restituzione del patrimonio, il che significa che il depositario dovrà effettuare una due-diligence appropriata sulle controparti e sui fornitori al fine di esercitare un maggiore controllo della situazione ed avere una visione d'insieme sul patrimonio del fondo. 

Il tema della due-diligence da parte del depositario, di cui oggi non si parla molto in Italia, diventerà un tema importante e delicato per cui potrebbero essere necessarie delle best practice nazionali che ne agevolino lo svolgimento.

Relativamente alle attività del depositario, le differenze tra livello I e livello II della normativa che stanno creando incertezze a livello europeo, non sono così marcate nel nostro ordinamento nazionale. Ciò grazie alla decisione delle autorità italiane di 'anticipare' la UCITS V già con il recepimento della direttiva AIFM, ma anche al rigoroso e costante aggiornamento della normativa secondaria italiana effettuato nel corso degli anni.

Novità in arrivo

La vera novità che potrebbe essere introdotta dal regolatore italiano è il venir meno del cosiddetto regime di 'affidamento' del calcolo NAV da parte del depositario. Questo potrebbe determinare grossi impatti organizzativi, economici, e sul modello di business in capo alle SGR italiane nonché ai depositari. 

Sempre con riferimento al calcolo del NAV, sul mercato continuano tuttora a persistere incertezze in merito alle regole da utilizzare e alla localizzazione del fund accountant in caso di GEFIA che gestiscono FIA di diritto estero. Ad esempio, l’autorità lussemburghese richiede che il calcolo del NAV avvenga nel Paese di domiciliazione del gestore e non in quello del fondo, rappresentando una possibile barriera all’utilizzo del passaporto AIFM al contrario di quanto stia già avvenendo con il passaporto per gli UCITS. Un approfondimento da parte dell’autorità europea al fine di dare maggiore chiarezza al mercato potrebbe quindi essere necessaria.

Qual è la nostra risposta al regolatore in tale contesto? Marketing relazionale, prossimità al cliente e innovazione. Crediamo che il coinvolgimento del cliente sia fondamentale per cogliere tutte le potenzialità che da una direttiva riteniamo possano comunque nascere in termini di prodotto e servizio offerto. Accompagniamo quindi il cliente attraverso una serie di webinar o incontri dedicati, finalizzati a condividere tutte le conseguenze ed implicazioni delle nuove norme introdotte sul mercato sul cliente stesso, sviluppando una serie di soluzioni che lo aiutino in fase di adeguamento alla direttiva. Nuove esigenze quindi per il cliente che si traducono per noi in nuovi sviluppi web. Uno per tutti è stato ad esempio il nuovo tool di record keeping che, se oggi permette al cliente di avere una visione di tutti gli asset esclusi dalla propria custodia, potendo richiederci in qualsiasi momento un inventario dei propri asset, a breve lo metterà nelle condizioni di effettuare tale consultazione autonomamente.

GLOSSARIO

Record keeping: tenuta di registri/inventari contenenti tutte le attività che per la loro specifica natura non possono essere tenute in custodia (ad esempio immobili). L’obbligo della tenuta dei registri è in capo al depositario che verifica anche la proprietà degli asset stessi.

Safekeeping: insieme delle attività di custodia e di quelle di recordkeeping.

Cash monitoring: Monitoraggio dei flussi dei conti sia di quelli accesi presso il depositario che di quelli aperti su soggetti terzi.

Look through: metodo che consiste nel verificare la proprietà e applicare gli obblighi di safekeeping non solo all’investimento principale detenuto direttamente dal GEFIA ma anche a quelli detenuti indirettamente per mezzo di partecipazioni