Regolamento intermediari, ecco come è strutturato

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foto: autor loungerie, Flickr, creative commons

Con l'entrata in vigore lo scorso 20 febbraio del nuovo Regolamento degli intermediari si è conclusa la fase di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva MiFID II e del Regolamento MiFIR. Il nuovo Regolamento Intermediari è strutturato in undici Libri che racchiudono i principali punti della nuova normativa. Ecco cosa prevede, in particolare la parte riguardante la gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR. 

Libro I: Fonti normative e definizioni.

Libro II: Autorizzazione delle SIM e ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche.

Libro III: Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori.

Libro IV: Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi.

In tale ambito si segnala, in particolare, l’introduzione dell’obbligo - in un'ottica di maggior tutela per gli investitori - per gli intermediari assoggettati alla vigilanza della Consob di registrare le modalità di interazione con i clienti anche in caso di prestazione dei servizi di consulenza, collocamento e gestione di portafogli, sebbene la normativa europea statuisca tale obbligo “almeno” per i servizi c.d. “esecutivi” (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini).

Libro V: Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR, che detta disposizioni in materia di: (i) trasparenza e correttezza nell'attività di gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento alla disciplina in tema di regole generali di comportamento, best execution, gestione degli ordini di OICR, inducements, rendiconti e registrazioni; (ii) trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR propri e di terzi. In tale ambito l’Autorità di vigilanza all’esito della Consultazione ha rilevato che le modifiche apportate alla disciplina concernente la commercializzazione da parte dei gestori di OICR propri sono tese a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato. Tuttavia, la portata e l'impatto delle regole MiFID II e, segnatamente, delle norme in materia di product governance e di conoscenza e competenza dovranno essere graduati, in ossequio al principio di proporzionalità e dell'attività dai medesimi svolta in concreto.

Inoltre, nei confronti dei GEFIA che commercializzano propri FIA (tipicamente riservati) è stato adottato un approccio analogo a quanto previsto dalla MiFID II in tema di self-placement di strumenti propri. Tale attività, infatti, è stata ricondotta al servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la cui nuova definizione comprende, ora, anche "la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione". Attesa la similarità dell'attività di commercializzazione di OICR propri, con quella di classamento di strumenti finanziari propri, è stato, pertanto, introdotto nel corpo della norma in esame una nuova previsione che sancisce l'applicazione di un regime semplificato per l'attività di commercializzazione svolta con riguardo ai soggetti rientranti nella definizione di “controparti qualificate”.

Libro VI: Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi da parte dei gestori.

Libro VII: Offerta fuori sede/Promozione e collocamento a distanza.

Libro VIII: Offerta e consulenza di depositi strutturati e di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche.

Libro IX: Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Libro X: Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile.

Libro XI: Albo e attività dei consulenti finanziari.