L’Agenzia delle Entrate fa sapere che “l’esito della procedura di collaborazione non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale”.
Nella questione del rimpatrio dei capitali illecitamente tenuti all’estero è in atto una certa accelerazione. Ecco che, infatti, in materia di voluntary disclosure, non sarà indispensabile presentare tutta la documentazione. È quanto emerge da una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. Obiettivo: rispondere ai tanti, troppi quesiti rivolti dai professionisti che stanno affrontando le procedure di rimpatrio dei capitali, dato che il tutto è molto nebuloso, poco chiaro e si presta quindi a troppe interpretazioni e dubbi. A oggi i capitali “possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria”. E tutti coloro che hanno già usato lo scudo fiscale dovranno indicare “le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura”.
Una novità, poi, è la seguente: non sarà indispensabile, invece, presentare tutta la documentazione. Fa sapere, infatti, l’Agenzia delle Entrate che “l’esito della procedura di collaborazione non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla
redazione dell’atto di accertamento con adesione”.
Nella circolare si affrontano i vari problemi connessi all’emersione di immobili posseduti all'estero o alle procedure affidate ad intermediari esteri. Ci sono poi chiarimenti anche sulle violazioni dell'imposta di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione. In tema di pensionati che hanno scelto di vivere in Svizzera, l’Agenzia fa sapere che “quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile è comunque assoggettato a un’imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria”.