Voluntary disclosure estesa ai capitali detenuti in Italia e all’Ires

Giampiero_Guarnerio
immagine concessa

La voluntary disclosure, attivabile entro il 30 settembre del 2015 e spinta dal recente accordo sulla fine del segreto bancario in 51 Paesi, contiene delle novità. Tra queste, l’estensione del provvedimento per il rientro dei capitali anche ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia. Un’estensione contenuta nei commi 2-4 del disegno di legge che allargano anche alle società (di capitali e di persone) residenti e ai contribuenti Irpef la possibilità di sanare le violazioni riguardanti attività detenute in Italia. A snodare la matassa è Giampiero Guarnerio, dottore commercialista e partner di Roedl & Partner.

Come vede il prosieguo di una questione che si sta trascinando da troppo tempo? 

Premesso che chi ha detenuto fondi all’estero senza denunciarli in Italia e/o ha evaso le imposte italiane non può vantare alcun diritto a che venga emesso un provvedimento fiscale agevolativo nei suoi confronti, se si vuole intervenire sulla materia occorre tener presente le situazioni di fatto e trattarle in modo opportuno.

Quali sono i problemi di chi si trovasse in quella situazione?

Il primo è che le sanzioni ordinariamente applicabili sono riferite non solo alle imposte evase (se ci sono) ma anche alla mera consistenza di quanto detenuto all’estero, la cui provenienza potrebbe essere legittima. Sanzioni che nel caso della Svizzera vale dal 6 al 30% del capitale. Il secondo è che la sanzione per la mera detenzione è di fatto applicabile per ciascun anno di detenzione. Ciò comporta che l’eventuale dichiarazione nell’anno X vale come confessione della mancata dichiarazione per gli anni addietro. Considerando 5 anni, significa che svelare oggi al fisco l’esistenza di un’attività finanziaria estera implica il rischio di vedersi applicare una sanzione amministrativa che va da minimo 30% massimo 150% del capitale. Sanzione che si aggiunge alle eventuali imposte evase e alle sanzioni su tali imposte. Dunque siamo di fronte ad un bivio. O lo stato abbatte in misura significativa le sanzioni, e allora può ragionevolmente aspettarsi che un gran numero di soggetti sveli le consistenze, versando quanto dovuto, oppure le lascia così, e allora c’è da aspettarsi che chi ha fondi all’estero pensi più a nasconderli meglio che non a rimpatriarli. 

Un altro punto importante è l’esclusione della punibilità (in caso di adesione alla voluntary) per la dichiarazione fraudolenta. L’impianto è definitivo o c’è da perfezionare dell’altro?

E’ una questione di sensibilità personale e di opportunità politica. Ricordando la premessa per cui non sussiste un “diritto al perdono”, va da sé che imputare penalmente qualcuno sulla base delle informazioni che questo qualcuno fornisce spontaneamente con l’intento di risarcire il danno provocato pagando le imposte a suo tempo evase e le sanzioni suona un po’ strano. È logico dunque che l’adesione alle procedure di disclosure sarà tanto più elevata (specie per i grossi capitali) quanto più ampia sarà l’esclusione da punibilità. In conclusione, direi che è difficile dire se il sistema è da perfezionare o meno, è semplicemente una valutazione di opportunità politica estendere più o meno l’esclusione dalla punibilità in relazione al successo che si vorrà ottenere. In tal senso, costituisce indubbiamente una difficoltà per chi vuole aderire la circostanza che i dati svelati possono essere utilizzati a carico di soggetti diversi (che possiamo immaginarci siano per lo più dei parenti stretti), e ciò è aggravato dal fatto che le disponibilità finanziarie si presumono detenute in modo paritetico tra tutti coloro che hanno avuto un potere dispositivo sulle attività, salvo prova contraria. Mi immagino il caso del padre rispetto ai figli, magari cointestatari a loro insaputa: se la giacenza viene imputata a tutti, il padre sarebbe automaticamente un delatore dei figli – senza avere alcuna certezza circa come potrebbe dare la prova del fatto che i fondi erano di sua esclusiva competenza. La questione sarebbe stata risolta se fosse stata mantenuta una proposta della minoranza che escludeva la punibilità dei terzi sulla base dei dati svelati dall’attore.

Il pagamento in tre rate per la voluntary si affianca al pagamento in un’unica soluzione. Inoltre, è stabilito che il pagamento della prima rata deve essere fatto nei termini e nelle modalità fissate dalla collaborazione volontaria, 15 giorni prima della data per la comparizione e 20 giorni dalla redazione dell’atto. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Chi non ha aderito all’ultimo scudo, aderirà questa volta?

E’ difficile rispondere. A parte il fatto che non è detto che si tratti delle medesime persone, l’immediatezza del pagamento è per così dire insita nel sistema. Caso mai sarebbe opportuno distinguere tra i casi in cui le attività svelate siano liquidabili – nel qual caso di certo la questione del pagamento più o meno immediato non dovrebbe costituire un ostacolo – ai casi in cui le attività svelate fossero immobilizzate (ad esempio immobili, oggetti d’arte, etc…). In questi casi il contribuente potrebbe trovarsi nella impossibilità pratica a pagare le somme richieste. Sarebbe per tali casi auspicabile un sistema alternativo di garanzie che consenta il buon fine dell’operazione dando però al contribuente un tempo congruo per l’effettiva liquidazione del patrimonio.

All’inizio della questione, le branch private delle banche o le boutique di investimento si fregavano le mani inattesa del rimpatrio dei capitali. Mentre ora si dicono piuttosto fredde in materia. C’è da essere ottimista sull’operazione?

Nelle precedenti versioni si parlava di rimpatrio, perché l’assunto era che le attività finanziarie fossero fisicamente riportate in Italia. Concetto poi in parte affievolito quando si è introdotto il concetto di rimpatrio giuridico. In questo caso, invece, la norma non richiede lo spostamento dei capitali, ma soltanto la loro dichiarazione. Quindi sotto tale profilo – sulla carta – nulla cambia per gli intermediari finanziari italiani. Va però pure detto che, nel momento in cui le attività finanziarie estere vengono svelate, viene meno uno dei motivi principali per la loro detenzione estera. Perciò ci si dovrebbe attendere un rimpatrio effettivo e consistente di attività all’estero.