In occasione del congresso straordinario del 21 marzo, l’associazione ha anche approvato una serie di modifiche statutarie riguardanti l’eleggibilità alla carica di consigliere nazionale, oltre che l’elezione del presidente.
Avviata ufficialmente la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica. Anasf, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari punta a crescere e scegli anche di mettere in atto una serie di modifiche statutarie, che cambiano l’eleggibilità alla carica di consigliere nazionale, i requisiti di compatibilità delle cariche, oltre che l’elezione del consiglio nazionale e del presidente.
Personalità giuridica
L’associazione, in occasione del congresso straordinario che si è tenuto lo scorso 21 marzo presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, con 105 delegati presenti dei 149 eletti all’XI Congresso Nazionale del 2020 e in regola con l’iscrizione “ha deliberato con la maggioranza qualificata dei presenti, su proposta del presidente Anasf Luigi Conte, l’espressione della volontà di richiedere alla Prefettura di Milano il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile”, si legge in una nota. “Diventare Associazione riconosciuta significa poter lavorare più efficacemente allo sviluppo organizzativo per affermare il ruolo della professione, anche attraverso una presenza sempre più qualificata nelle decisioni normative a livello italiano ed europeo, potendo fornire alle Istituzioni stesse prestazioni riconoscibili e significative, in termini di reputazione”, ha commentato Conte. Ai sensi del DPR 361/2000, il procedimento di iscrizione al registro della Prefettura quale associazione riconosciuta deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione ufficiale dell’istanza.
Le modifiche statutarie
In occasione dell’assemblea, i delegati hanno anche approvato le modifiche statutarie che comportano “la trasposizione di alcune disposizioni del Regolamento Generale Anasf nello Statuto associativo, unitamente alle modifiche necessarie per il riconoscimento giuridico dell’Associazione”. In particolare, fanno sapere da Anasf, l’articolo 8 del nuovo Statuto integra la previsione del Collegio Sindacale tra gli organi associativi. Il Collegio Sindacale, nominato dal Consiglio Nazionale, è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.
Gli articoli 11, 12, 13 e 14 dello Statuto riprendono integralmente e/o alcuni commi del Regolamento Generale, riguardanti l’elettorato attivo e passivo del Congresso Nazionale e territoriale, la convocazione e l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale e la convocazione del Congresso Straordinario.
Le novità
Come anticipato, Anasf segnala tra le novità il requisito di eleggibilità alla carica di consigliere nazionale che consiste nell’aver esercitato attivamente la professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per almeno tre anni nei cinque anni precedenti all’anno in cui si svolge il Congresso Nazionale in esito al quale verranno nominati. Per esercizio attivo della professione, specificano, si intende aver intrattenuto regolare rapporto mediante contratto di agenzia e altre forme contrattuali con intermediari autorizzati in Italia.
Rispetto alla composizione del Consiglio Nazionale, l’articolo 15 dello statuto specifica meglio i requisiti di compatibilità delle cariche, mentre all’articolo 16 si indica la possibilità di svolgere il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Anasf con modalità anche telematiche.
Altre integrazioni derivanti dalle disposizioni del Regolamento Generale riguardano l’elezione del Consiglio Nazionale e le funzioni del suo presidente (art. 17 e 18) e all’elezione del presidente Anasf (art. 19). L’articolo 20 specifica i termini di elezione, costituzione, convocazione, funzioni e deliberazione del Comitato Esecutivo. Lo Statuto viene altresì completato dalla struttura e funzione del Collegio dei Probiviri e del Giurì (art. 30 e 31).